MOBILE NUMBER PORTABILITY

Sim swap, il Tar: “Nessun impatto sulla concorrenza e sicurezza è priorità”

Depositate le motivazioni della sentenza che ha respinto i ricorsi di Iliad, Fastweb e Postepay sulla delibera Agcom che impone nuove procedure per la portabilità del numero mobile obbligando all’identificazione del titolare della scheda. E riguardo alle controversie operatori-utenti bocciata la richiesta dell’Associazione italiana giovani avvocati per estromettere i commercialisti dalle procedure di concliazione

Pubblicato il 29 Dic 2022

smartphone

Misura coerente con i principi generali oltre che con ragioni di sicurezza e identificabilità dell’utente, previste dalla disciplina di settore” e “non appaiono lesi i principi della concorrenza tra gli operatori di telefonia”: il Tar del Lazio ha depositato le motivazioni della sentenza che nei giorni scorsi ha respinto il ricorso di Iliad, Fastweb, Postepay sulle nuove regole Agcom in materia portabilità del numero e sim swap, alias della sostituzione della sim intestata a persona diversa dall’effettivo utilizzatore.

La questione sicurezza

Ritenuto infondato dunque il ricorso secondo cui si riteneva irragionevole la previsione di riservare le richieste di portabilità del numero mobile solamente al titolare originario della sim e non anche al reale utilizzatore. “Tale modifica non appare irragionevole ma anzi risulta essere coerente con i principi generali oltre che con ragioni di sicurezza e identificabilità dell’utente, previste dalla disciplina di settore“, si legge nella sentenza. Anche riguardo alla circostanza che sia l’effettivo contraente a disporre della propria utenza telefonica, il Tar considera la stessa “nell’interesse dell’utente e dunque consente il dispiegarsi del confronto concorrenziale nel rispetto delle singole posizioni individuali”.

Respinta anche la questione dell’illegittimità dell’obbligo di richiedere oltre al documento attestante l’identificazione dell’utente, anche l’acquisizione della copia del documento attestante il codice fiscale e della vecchia sim: “In via generale la duplicazione necessaria a identificare in maniera univoca e sicura il richiedente non può essere considerata di per sé sproporzionata; è peraltro pratica usuale, in particolare per servizi richiesti e attivati in forma telematica, il ricorso a procedure di autenticazione cosiddetta multifattoriale ovvero all’utilizzo di elementi di diversa tipologia al fine di migliorare il livello di sicurezza ed evitare il rischio di loro attivazioni fraudolente”.

La questione concorrenza

Secondo il Tar del Lazio “non appaiono lesi i principi della concorrenza tra gli operatori di telefonia, posto che da una parte le limitazioni sono imposte in ragione della tutela del consumatore, e dall’altra non impongono al contraente originario, salva la facoltà di subentro, alcuna limitazione sostanziale nel passaggio tra operatori di telefonia”, si legge sempre nella sentenza.

Le nuove regole per il cambio operatore e il cambio sim

Dal 14 novembre 2022 sono entrate in vigore le nuove regole relative ai processi di portabilità del numero mobile, previste dalla delibera AgCom n. 86/21/CIR (luglio 2021), secondo cui la richiesta di cambio numero mobile deve essere effettuata solamente dall’intestatario della sim o del numero. L’operatore che accoglie il cliente deve verificare, per quanto possibile, che il richiedente sia effettivamente l’intestatario stesso. In caso di scheda intestata ad altri, per esempio quella di un figlio minore intestata al genitore o di un nonno intestata al nipote, non è quindi più possibile fare direttamente la portabilità, ma serve fare prima un subentro.

Agcom, nella delibera, definisce “preoccupante” l’incremento di segnalazioni di casi di sostituzione sim, per passaggio ad altro operatore o per presunto furto o deterioramento, all’insaputa dell’utente finale titolare della sim. Le nuove misure sono il frutto di un percorso portato avanti dall’autorità con il contributo sia degli operatori sia di alcune associazioni dei consumatori.

Controversie operatori Tlc, il Tar boccia anche il ricorso sui commercialisti

“Accogliamo con soddisfazione la sentenza del 27 dicembre scorso, con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) avverso la delibera dell’Agcom (Autorità garante delle telecomunicazioni) che aveva riammesso, dopo una temporanea esclusione, i dottori commercialisti tra i soggetti abilitati alla conciliazione con gli operatori commerciali”. Questa la nota dell’Ungdcec, Unione giovani dottori commercialisti, presieduta da Matteo De Lise. “I dottori commercialisti, insieme agli avvocati e alle associazioni di categoria, sono da sempre tra i soggetti abilitati alla procedura di conciliazione in materia di controversia tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, che si svolge sulla apposita piattaforma “Conciliaweb” gestita dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Dopo una breve, temporanea, esclusione dei dottori commercialisti, con successiva delibera l’Agcom ha riammesso la nostra categoria tra quelle abilitate alla piattaforma, e proprio dal ricorso contro questa delibera si è originato il contenzioso che ha portato alla sentenza” di due giorni fa che “ha ribadito la legittimità della delibera per quanto attiene alla reinclusione dei dottori commercialisti. Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento, anche per la presa di posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti, e continueremo a combattere ogni tentativo di delimitare le prerogative e competenze della nostra categoria”.

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