Dopo l’emissione del provvedimento cautelare monocratico, il Tar del Lazio ha confermato con ordinanza, anche in sede collegiale, la decisione di non sospendere la delibera dell’Antitrust del 29 dicembre scorso recante il rigetto, allo stato, dell’adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti di Tim nell’ambito dell’istruttoria avviata in merito alla nona edizione del bando di gara relativo alla telefonia mobile per le Pubbliche amministrazioni. Il tutto, nell’ambito di un ricorso proposto da Fastweb.
La gara
La gara in questione – aggiudicata nelle ultime cinque edizioni a Tim – ha come oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e servizi connessi e opzionali per la Pubblica Amministrazione, nella misura massima di 1,4 milioni di utenze per una base d’asta pari a 235 milioni di euro.
L’ordinanza
I giudici hanno considerato che allo stato “il provvedimento gravato chiarisce in modo lineare le ragioni della mancata applicazione di una misura interinale nei confronti della società controinteressata”, avendo in più l’Autorità “evidenziato come – allo stato – alla società esponente non sia impedito, in astratto, presentare un’offerta per la gara indetta dalla Consip”.
Pertanto, il Tar ha rilevato come “il bene della vita cui aspira parte ricorrente (ossia ottenere la disponibilità delle mappe di copertura al fine di presentare una migliore offerta) non appare conseguibile per mezzo dell’invocato provvedimento dell’Autorità: difatti, le questioni concernenti la formulazione dell’offerta debbono essere fatte nel giudizio avverso gli atti di gara, censurando la condotta della stazione appaltante, eventualmente lesiva del favor partecipationis”.