DATA PROTECTION

Telemarketing, annullata multa da 27 milioni a Enel Energia

La sanzione era stata inflitta dal Garante Privacy per trattamento illecito dei dati personali, ma il tribunale di Roma ha recepito integralmente il ricorso. L’azienda: “Il provvedimento conferma la nostra correttezza e anche quella dei nostri partner”

Pubblicato il 16 Feb 2023

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Il tribunale civile di Roma ha annullato il provvedimento con cui il Garante della Privacy aveva inflitto a Enel Energia una multa da 27 milioni per trattamento dei dati personali nelle attività di telemarketing. È la stessa azienda a renderlo noto, precisando di aver accolto la decisione dei giudici “con particolare soddisfazione” avendo i magistrati recepito “integralmente i motivi di ricorso” addotti dalla società.

“La decisione, le cui motivazioni saranno note fra qualche mese”, scrive Enel, “conferma la correttezza dei comportamenti posti in essere dalla società ed evidenzia l’impegno con cui la stessa opera quotidianamente per assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali sia direttamente sia ad opera dei propri partner della rete vendita”.

Il provvedimento del Garante

Con un provvedimento datato 19 gennaio 2022, il Garante per la protezione dati personali aveva inflitto a Enel Energia una sanzione di 26.513.977 euro per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini del telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la società avrebbe dovuto adottare una serie di misure dettate dall’Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Il provvedimento era arrivato al termine di una complessa attività avviata dall’Autorità a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato e la difficoltà di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, più in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nell’ambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite l’area riservata del sito della società e la app di gestione dei consumi.

Secondo quanto emerso nell’istruttoria si sarebbe verificato un cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing.

Una condotta, sosteneva l’ufficio del Garante, in linea con un trend che vede, con l’approssimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas al mercato libero, la pratica del telemarketing nel settore registrare “un netto e preoccupante incremento”.

Per questo l’Autorità aveva ingiunto a Enel Energia di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e l’attivazione di contratti avvenisse solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione, implementando ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati. Tutte prescrizioni cadute con l’annullamento del provvedimento stabilito dal tribunale civile di Roma.

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