Maggiori e più puntuali informazioni agli utenti sui contratti stipulati con gli operatori di Tlc e modalità di adeguamento delle tariffe all’inflazione. Queste le misure messe nero su bianco dall’Agcom nell’ambito della consultazione pubblica, deliberata dal Consiglio lo scorso 4 aprile, sulla revisione del Regolamento sui contratti tra operatori e utenti finali (di cui alla delibera 519/15/Cons), nell’ambito del recepimento del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche.
La bozza di Regolamento riguarda i consumatori, le microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro. Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni complessivi, a decorrere dalla pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità, e 45 giorni sono dedicati alla consultazione pubblica.
L’attivazione dei servizi e gli indennizzi per gli utenti
“Tra le misure in consultazione, è previsto che l’operatore riporti nelle proposte contrattuali i termini entro cui, a seguito della conclusione del contratto, dà avvio alla procedura per l’attivazione dei servizi voce e Internet”, puntualizza l’autorità in una nota in cui si specifica che
“il contratto dovrà riportare il riferimento agli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di migrazioni e portabilità del numero da parte del fornitore”.
Il regolamento disciplina inoltre le offerte che comprendono, nella stessa proposta contrattuale, uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali.
L’adeguamento del canone all’inflazione
Una specifica sezione è dedicata all’adeguamento del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo.
In dettaglio dovrà essere espressamente accettata dall’utente l’eventuale proposta di modifica del contratto (per i contratti già in essere che non lo prevedono) che inserisca un meccanismo di adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo.
Per i contratti che invece già prevedono un meccanismo di indicizzazione, il conseguente aumento del canone non potrà però configurarsi come modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. L’utente avrà il diritto di recedere dal contratto senza penali solo nel caso in cui l’adeguamento sia dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico. “Una volta prevista l’indicizzazione nel contratto, l’operatore potrà modificare le tariffe esclusivamente in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo”, puntualizza Agcom. E l’operatore è inoltre tenuto a informare i clienti di tali adeguamenti.
Adeguamento dei prezzi solo dopo 12 mesi dalla stipula
L’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo può avvenire, in prima applicazione, solo dopo 12 mesi dall’adesione contrattuale – prevede la proposta. “L’operatore è tenuto a pubblicare sul proprio sito web l’entità della variazione del canone due mesi prima della sua entrata in vigore. La stessa informazione deve essere comunicata all’utente attraverso un avviso sulla fattura emessa periodicamente e almeno un mese prima della sua entrata in vigore”.
Massima trasparenza nelle comunicazioni
“Le comunicazioni antecedenti all’adesione al contratto e nel contratto stesso, relative all’adeguamento del canone a causa dell’indicizzazione, devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione e alle modalità di comunicazione della variazione”, sottolinea l’Autorità. E le informazioni ai consumatori sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali insieme alle condizioni economiche di base delle stesse; vanno inoltre incluse nella sintesi contrattuale e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione, garantendo adeguata evidenza dei canali utilizzati.