FISCO

Cripto-attività, il versamento dell’imposta slitta al 30 settembre

Lo rende noto il ministero dell’Economia. Il regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio: prevista la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14%

Pubblicato il 14 Giu 2023

bitcoin

Il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività è stato prorogato di tre mesi. È lo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze ad annunciarlo con un comunicato stampa. Una prossima disposizione normativa, si legge nella nota del Mef, rinvierà dal 30 giugno al 30 settembre 2023 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio.

Cosa prevede il regime fiscale

Visto che si tratta solo di una comunicazione che annuncia una legge ad hoc, la proroga di tre mesi dovrebbe trovare sostegno dal punto di vista giuridico con un emendamento al Dl 51/2023, il cosiddetto Omnibus, similmente alla proroga dei versamenti per chi detiene partita Iva.

L’ufficialità per il momento riguarda la possibilità di rivalutazione con l’imposta sostitutiva del 14% per evitare la più onerosa tassazione del 26%. La possibilità di rideterminare il valore di ciascuna cripto-attività detenuta al 1° gennaio 2023 è stato previsto dall’ultima manovra.

In particolare, i commi da 126 a 147 della legge n. 197/2022 hanno fissato le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Il dispositivo fornisce anche una nuova definizione per le cripto-attività: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Viene prevista la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando come detto un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo) e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività. Anche in questo caso, però, non è ancora stato emanato il decreto attuativo.

Come vengono inquadrate le cripto-attività

Con la Legge di Bilancio si è intervenuti stabilendo la disciplina fiscale applicabile a questa tipologia di asset, esplicitando in primo luogo l’inclusione delle cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

Nello specifico, è stata inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi una nuova categoria di “redditi diversi”, costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, detenzione di cripto-attività, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, consentendo di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative a operazioni che ruotano intorno alle cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023 e introducendo anche per le criptovalute la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi (della “dichiarazione”, quello cosiddetto del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”).

È stato infine stabilito che i componenti di reddito – positivi e negativi – che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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