BREVETTI

Motorola nel mirino dell’Antitrust Ue

In una lettera formale la Commissione accusa l’azienda controllata da Google di abuso di posizione dominante per un ingiunzione contro Apple: il ricorso a questo strumento su alcuni brevetti blocca la concorrenza a danno dai consumatori

Pubblicato il 06 Mag 2013

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Per la Commissione europea non ci sono dubbi: l’ingiunzione esercitata in Germania da Motorola Mobility contro Apple per presunta violazione di brevetto rappresenta un “abuso di posizione dominante”. Motorola ha presentato l’ingiunzione sostenendo la violazione di suoi brevetti di telefonia mobile Sep, cioè standard-essential. Con una lettera formale, la Statement of Objections, la Commissione ha informato però oggi Motorola che, pur se il ricorso alle ingiunzioni è possibile nel caso di violazioni di brevetto, può trasformarsi in abuso quando si tratta di brevetti Sep e il potenziale licenziatario è disponibile, come Apple, a pagare le royalties a condizioni Frand (Fair, reasonable and non-Discriminatory).

In situazioni di questo tipo, la Commissione pensa che i detentori dominanti di brevetti Sep non dovrebbero ricorrere alle ingiunzioni, che di solito implicano il divieto di vendere il prodotto che viola il brevetto con l’obiettivo di distorcere le trattative per il licensing e imporre condizioni di licenza che altrimenti il licenziatario non accetterebbe. La Commissione ritiene questa pratica un utilizzo improprio dei Sep che finisce col danneggiare anche i consumatori.

“La protezione della proprietà intellettuale è la base dell’innovazione e della crescita. Ma anche la concorrenza lo è” , sottolinea il Vice presidente della Commissione Ue preposto alla Concorrenza, Joaquín Almunia. “Ritengo che le aziende dovrebbero impegnarsi ad innovare e competere sulle caratteristiche e qualità dei prodotti che offrono e non fare un utilizzo improprio dei diritti di proprietà per tener testa alla concorrenza a danno dell’innovazione e della scelta dei consumatori”.

Gli organismi di standardizzazione di solito richiedono ai membri un impegno a fornire in licenza a condizioni Frand i brevetti che hanno dichiarato “essenziali per uno standard”. Tale impegno viene richiesto per garantire un accesso efficace allo standard a tutti gli attori del mercato ed evitare di restare preda di un unico proprietario di un brevetto Sep. Anzi, l’accesso a questi brevetti che sono alla base degli standard è la conditio sine qua non per qualunque azienda per vendere prodotti interoperabili sul mercato. Tale accesso consente ai consumatori di disporre di una scelta più ampia di prodotti interoperabili e assicura al tempo stesso che i detentori dei Sep siano remunerati in modo adeguato per la loro proprietà intellettuale.

I Sep di Motorola Mobility oggetto della lettera della Commissione riguardano lo standard Gprs dello European telecommunications standardisation institute (Etsi), parte dello standard Gsm, che è alla base delle comunicazioni mobili. Quando questo standard è stato adottato in Europa, Motorola Mobility si è impegnata a dare in licenza i brevetti che aveva indicato come “essenziali allo standard” a condizioni Frand. Contrariamente a questo impegno, però, Motorola ha mandato l’ingiunzione contro Apple in Germania sulla base di un Sep Gprs e, ottenuta l’ingiunzione, ne ha richiesta l’attuazione, anche se Apple aveva dichiarato la sua disponibilità a pagare le royalties previste dai termini Frand così come calcolate da un tribunale tedesco.

Lo Statement of Objections di oggi mette nero su bianco la “visione preliminare” della Commissione secondo cui, in questo specifico caso, il ricorso all’ingiunzione danneggia la concorrenza. Ciò non toglie, aggiunge la Commissione, che in altre circostanze l’ingiunzione sia accettabile. Inoltre, lo Statement of Objections è una misura formale nell’ambito delle indagini della Commissione Ue ma non ne pregiudica l’esito finale. Ora Motorola potrà esercitare il suo diritto alla difesa, ma se la Commissione concluderà che ci sono comunque prove sufficienti a dimostrare una violazione delle norme antitrust, potrà decidere di proibire il comportamento considerato lesivo della concorrenza e imporre una multa che vale fino al 10% del fatturato annuale globale dell’azienda ritenuta responsabile.

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