GIUSTIZIA DIGITALE

E-mail e chat prove di reato: scattano gli obblighi transfrontalieri

Disco verde alla direttiva e-evidence. Le autorità giudiziarie potranno richiedere direttamente i dati ai fornitori di servizi, come le società di telecomunicazioni o i social media, che dovranno rispondere entro 10 giorni o in 8 ore in casi di emergenza

Pubblicato il 27 Giu 2023

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Via libera definitivo dal Consiglio Ue al regolamento e alla direttiva sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche (e-evidence). Le prove elettroniche si riferiscono a dati digitali, come e-mail, messaggi di testo e dati sul traffico, utilizzati per indagare e perseguire reati. Le nuove norme – in sintesi – renderanno più facile per la polizia e le autorità giudiziarie ottenere queste prove.

Finora accedere alle prove elettroniche detenute da fornitori di servizi con sede in un altro Stato membro è stato un procedimento lungo e complicato. I fornitori di servizi online, infatti, memorizzano i dati degli utenti su server che possono essere situati in diversi Paesi, sia all’interno che all’esterno dell’Ue, il che ha reso molto più difficile per le autorità giudiziarie raccogliere prove elettroniche.

Cosa prevedono le nuove norme

Secondo le nuove norme, le autorità giudiziarie potranno richiedere direttamente prove elettroniche ai fornitori di servizi – come le società di telecomunicazioni o di social media – con sede in un altro Stato membro. I fornitori di servizi saranno obbligati a rispondere entro 10 giorni, o 8 ore in casi di emergenza. Attraverso un’ordinanza europea di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie possono impedire ai fornitori di servizi stranieri di cancellare i dati. I fornitori di servizi che offrono i loro servizi nell’Ue devono nominare un rappresentante legale o designare uno stabilimento a cui le autorità giudiziarie possono inviare le loro richieste di e-evidence. Il loro ruolo sarà quello di ricevere, rispettare ed eseguire gli ordini europei di produzione e conservazione.

Prossimi step

Il regolamento sugli ordini europei di produzione e di conservazione è vincolante nella sua interezza in tutti gli Stati membri e diventerà applicabile 36 mesi dopo la sua entrata in vigore.

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