La Commissione europea ha pubblicato il modello per la relazione di conformità che i gatekeeper designati dovranno presentare a norma del Digital markets act (Dma). È l’atteso passo successivo alla comunicazione ufficiale sulle big tech che l’esecutivo dell’Ue ha designato come gatekeeper ai sensi del Dma: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft. In totale, sono stati designati 22 servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper.
Dma, il modello per la relazione di conformità
Come previsto dal Dma, la Commissione europea può designare le piattaforme digitali come “gatekeeper” se forniscono un importante gateway tra imprese e consumatori in relazione ai servizi della piattaforma di base. Le designazioni coprono otto mercati digitali fondamentali: social network, pubblicità, intermediazione, messaggistica, video-sharing, web browser, web search, sistemi operativi.
Le relazioni sulla conformità devono elencare in modo dettagliato e trasparente tutte le informazioni pertinenti di cui la Commissione ha bisogno per valutare l’effettiva conformità dei gatekeeper designati alla legge sui mercati digitali. Le informazioni devono riferirsi a tutti i servizi di piattaforma di base di cui alla relativa decisione di designazione, fai sapere Bruxelles.
I gatekeeper designati dovranno presentare relazioni sulla conformità entro sei mesi dalla designazione e aggiornarle almeno una volta all’anno. I gatekeeper designati il 6 settembre 2023 dovranno presentare le prime relazioni entro il 7 marzo 2024. La Commissione pubblicherà quindi una sintesi non riservata di ciascuna relazione di conformità.
I nuovi obblighi dei gatekeeper
La Commissione ha anche pubblicato le risposte alla consultazione sui progetti di modello per le relazioni sulla conformità pervenute tra il 6 giugno e il 5 luglio 2023; e altri modelli pertinenti che i gatekeeper designati dovranno seguire per garantire il rispetto della normativa sui mercati digitali. Maggiori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione “domande e risposte”.
Alcuni degli obblighi per i gatekeeper hanno già iniziato ad applicarsi a partire dalla designazione, ad esempio quello di informare la Commissione di qualsiasi concentrazione prevista. Spetta alle aziende designate garantire e dimostrare un’efficace conformità.
In generale, in base tal Dma, i gatekeeper devono garantire che l’annullamento dell’iscrizione ai servizi di base della piattaforma sia altrettanto facile dell’iscrizione nonché garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea. Inoltre devono dare agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di marketing o di performance pubblicitaria sulla piattaforma e informare la Commissione europea delle loro acquisizioni e fusioni.
Non sarà più possibile per le aziende classificare i propri prodotti o servizi più in alto rispetto a quelli degli altri (auto-preferenziazione) e preinstallare determinate applicazioni o software, impedendo agli utenti di disinstallare facilmente tali applicazioni o software. Inoltre i software più importanti, come ad esempio i browser web, non potranno più essere installati di default su un sistema operativo. Agli sviluppatori non sarà più impedito di utilizzare piattaforme di pagamento di terze parti per la vendita delle app. Stop, infine, al riutilizzo dei dati privati raccolti durante un servizio ai fini di un altro servizio.
La Commissione controllerà la compliance
La Commissione controllerà l’effettiva attuazione e il rispetto di tali obblighi. Nel caso in cui un gatekeeper non rispetti gli obblighi stabiliti dal Dma, la Commissione può imporre ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale della società, che possono salire fino al 20% in caso di ripetute violazioni. In caso di infrazioni sistematiche, la Commissione ha anche il potere di adottare ulteriori rimedi, come l’obbligo per un gatekeeper di vendere una filiale o parti di essa o il divieto di acquisire servizi aggiuntivi che concorrerebbero alla conformità sistemica.
In futuro, altre società potrebbero presentare notifiche alla Commissione nell’ambito del Dma, in base alla loro autovalutazione rispetto alle soglie pertinenti.