DIGITAL TRANSFORMATION

E-commerce, primo accordo mondiale per standardizzare regole e procedure



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Dopo cinque anni di negoziati oltre 90 Paesi della World Trade Organization hanno trovato la quadra. Messi nero su bianco principi e indicazioni per colmare i vuoti normativi, uniformare contratti e autenticazione, digitalizzare i processi doganali e spingere l’interoperabilità dei dati. Riflettori in particolare sulle piccole e medie imprese. Via al Digital trade agreement Ue-Singapore, è il primo nel suo genere

Pubblicato il 26 lug 2024



digital, connettività, internet

Momento decisivo per la Wto Joint Initiative on E-Commerce, l’iniziativa congiunta della World Trade Organization sul commercio elettronico: gli oltre 90 Paesi partecipanti alle discussioni, rappresentanti di oltre il 90 percento del commercio globale, hanno raggiunto dopo 7 anni di trattative un accordo mondiale per standardizzare regole e procedure dell’e-commerce. Il documento prodotto (SCARICA QUI LA VERSIONE ORIGINALE) mette nero su bianco principi e indicazioni per colmare i vuoti normativi, uniformare contratti e autenticazione, digitalizzare i processi doganali e spingere l’interoperabilità dei dati.

Negoziazioni dal 2017

L’iniziativa prende le mosse dall’11a Conferenza ministeriale del dicembre 2017, quando un gruppo di 71 membri del Wto ha espresso la necessità di avviare un lavoro esplorativo per i futuri negoziati del Wto sugli aspetti commerciali dell’e-commerce, sviluppando un quadro multilaterale sulla facilitazione degli investimenti, lanciando un gruppo di lavoro sulle micro, piccole e medie imprese e promuovendo colloqui in corso sulla regolamentazione nazionale nel commercio dei servizi. Nel gennaio 2019, 76 membri del Wto hanno confermato in una dichiarazione congiunta la loro intenzione di avviare questi negoziati, affermando di essere al lavoro per “cercare di raggiungere un risultato di alto livello che si basi sugli accordi e i quadri del Wto esistenti con la partecipazione del maggior numero possibile di membri”.

Nel corso dei negoziati, i co-convocatori Australia, Giappone e Singapore hanno incoraggiato i partecipanti a considerare le opportunità e le sfide affrontate dai membri, compresi i Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, nonché le piccole imprese. Ora la dichiarazione congiunta dei co-convocatori conferma in una dichiarazione a nome dei partecipanti che, dopo lunghi negoziati, si è raggiunto un testo stabilizzato.

Sei i temi principali sul tavolo

Le questioni sollevate nei contributi dei membri vengono discusse in sei temi principali: abilitazione del commercio elettronico, apertura e commercio elettronico, fiducia e commercio digitale, questioni trasversali, telecomunicazioni e accesso al mercato.

La struttura del documento

Ecco la struttura completa del documento.

Sezione A: il contesto

La Sezione A comprende articoli che chiariscono l’ambito di applicazione dell’accordo, le definizioni dei termini chiave e il rapporto con altri accordi internazionali.

Sezione B: l’ambiente

La Sezione B, “Abilitazione al commercio elettronico”, è la prima sezione sostanziale dell’accordo. Comprende vari articoli che mirano a creare un ambiente più favorevole al commercio elettronico. Diversi articoli, come “Quadro delle transazioni elettroniche” (articolo 4), “Autenticazione elettronica e firme elettroniche” (articolo 5), “Contratti elettronici” (articolo 6) e “Fatturazione elettronica” (articolo 7), mirano a garantire una maggiore certezza giuridica per il commercio elettronico, assicurando che le parti non neghino il riconoscimento legale alle transazioni digitali solo perché avvengono per via elettronica. La sezione comprende anche alcuni articoli incentrati sulla facilitazione del commercio digitale, tra cui “Commercio senza carta” (articolo 8), che incoraggia le parti a eliminare i moduli e i documenti cartacei relativi alle procedure doganali. L’articolo “Scambio di dati e interoperabilità dei sistemi in uno sportello unico” (articolo 9) incoraggia le parti a creare uno sportello unico per facilitare la presentazione della documentazione doganale. Infine, questa sezione comprende un articolo sui “Pagamenti elettronici” (articolo 10).

Sezione C: condivisione dati, accesso a Internet, dazi

La sezione C, intitolata “Apertura e commercio elettronico”, comprende articoli su una serie di argomenti. L’articolo 12, dedicato ai “Dati pubblici aperti”, incoraggia la condivisione pubblica di insiemi di dati non riservati (ad esempio, informazioni su dati sociali, trasporti o informazioni geografiche) raccolti e gestiti da enti pubblici, in modo che possano essere sfruttati per produrre benefici sociali più ampi (ad esempio, le imprese possono utilizzare i dati per creare ulteriori servizi orientati ai cittadini). L’articolo 13, su “Accesso e uso di Internet per il commercio elettronico”, incoraggia l’adesione ai principi che garantiscono che l’accesso degli utenti finali a Internet sia libero da pratiche commerciali discriminatorie e sleali. La sezione comprende anche un articolo sui “Dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche” (articolo 11). Questo tema è stato uno dei più difficili da negoziare e i membri hanno dovuto conciliare posizioni divergenti. Nell’ultimo testo giuridico, i co-convenitori hanno proposto una zona di atterraggio: le parti concordano una moratoria permanente, ma è inclusa una disposizione di revisione, in base alla quale, 5 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, le parti riesamineranno periodicamente la moratoria nell’ambito dell’accordo per comprenderne gli impatti e valutare se sia necessario apportare modifiche.

Sezione D: fiducia di consumatori e imprese

Gli articoli della sezione D mirano a migliorare la fiducia dei consumatori e delle imprese, in modo che abbiano la certezza di poter praticare il commercio elettronico più liberamente. Le parti si impegnano a cercare di sviluppare misure relative alla “protezione dei consumatori online” (articolo 14) e devono attuare misure per limitare lo spam (articolo 15, sui “messaggi elettronici commerciali non richiesti”). Le Parti devono inoltre stabilire un quadro giuridico per la “Protezione dei dati personali” (articolo 16).
Infine, in base all’articolo 17, sulla “sicurezza informatica”, le parti devono rafforzare le capacità degli enti nazionali di affrontare gli incidenti di sicurezza informatica e impegnarsi nella collaborazione transfrontaliera per identificare e mitigare le intrusioni.

Sezione E: trasparenza, cooperazione e sviluppo

La sezione E copre una serie di questioni trasversali. Include l’articolo 18, sulla “Trasparenza”, in cui le parti si impegnano a pubblicare (o rendere disponibili al pubblico) tutte le misure che potrebbero riguardare o influenzare il funzionamento dell’accordo. L’articolo 19, sulla “Cooperazione”, incoraggia le parti a cooperare condividendo le informazioni sulle misure pertinenti, collaborando su varie questioni e lavorando insieme per migliorare la partecipazione dei gruppi sottorappresentati e delle micro, piccole e medie imprese nell’uso e nell’accesso al commercio elettronico. La sezione comprende anche l’articolo sullo “Sviluppo” (articolo 20). Riconoscendo che i Paesi in via di sviluppo e i Paesi meno sviluppati potrebbero non essere in grado di attuare subito le varie disposizioni dell’accordo, a queste parti viene concesso un tempo di attuazione supplementare di 5 anni e la possibilità di una proroga di 2 anni.

Sezione F: sistema delle telecomunicazioni

La sezione F contiene un articolo sulle “Telecomunicazioni” (articolo 21), in cui le parti si impegnano a rispettare i principi per promuovere una concorrenza leale e una maggiore interconnettività dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Sezione G: eccezioni

La sezione G chiarisce le eccezioni applicabili a tutte le norme del trattato. Include un’eccezione per la protezione dei dati personali (articolo 25), che stabilisce che le parti sono autorizzate ad adottare o mantenere misure di protezione dei dati personali o della privacy, a condizione che le leggi di quella parte consentano anche il trasferimento di alcuni dati, nel rispetto delle condizioni di protezione della privacy che si applicano a tutti i trasferimenti di questo tipo.

Sezione H: risoluzione delle controversie

L’ultima sezione, H, riguarda gli “Accordi istituzionali e disposizioni finali”, dalla risoluzione delle controversie alle funzioni del comitato, tra le altre cose.

La soddisfazione della Commissione Ue

Intanto la Commissione europea fa sapere di aver accolto con favore la pubblicazione del testo. “L’Ue – scrive – ha svolto un ruolo attivo nella negoziazione di queste prime regole globali sul commercio digitale. Una volta integrato nel quadro giuridico del Wto, l’accordo sul commercio elettronico costituirà la base delle norme globali sul commercio digitale tra un’ampia gamma di membri.

“Siamo lieti di approvare questo accordo sul commercio elettronico, che rappresenta la prima serie di norme globali sul commercio digitale nell’ambito del Wto – afferma Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis -. Queste regole, una volta integrate nel quadro del Wto, saranno fondamentali per lo sviluppo del commercio digitale globale, stabilendo un terreno comune ed evitando la frammentazione. L’accordo andrà a vantaggio delle imprese e dei consumatori, contribuirà a integrare i Paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati nell’economia digitale globale e aiuterà a colmare il divario digitale. L’Ue vede un grande valore nell’accordo pubblicato oggi e collaborerà con tutte le parti coinvolte per il suo inserimento nel quadro del Wto. Invitiamo tutti i membri del Wto a fare lo stesso”.

Accordo sul commercio digitale fra Ue e Singapore

Sempre sul fronte e-commerce, l’Ue e Singapore fanno anche sapere di aver concluso i negoziati per un accordo sul commercio digitale (Dta). Questo accordo è il primo dell’Ue di questo tipo e riflette l’aspirazione dell’Unione europea a diventare uno standard globale per le regole del commercio digitale e i flussi di dati transfrontalieri.

L’accordo di libero scambio integrerà l’accordo di libero scambio Ue-Singapore del 2019, collegando ulteriormente le due economie e avvantaggiando le imprese e i consumatori che desiderano impegnarsi nel commercio digitale. Fornirà inoltre norme vincolanti che rafforzeranno la fiducia dei consumatori, garantiranno la prevedibilità e la certezza del diritto per le imprese, oltre a eliminare e prevenire l’insorgere di barriere ingiustificate al commercio digitale. Inoltre, sbloccherà nuove opportunità economiche garantendo al contempo un ambiente online sicuro.

L’accordo darà impulso alle relazioni commerciali tra l’Unione europea e Singapore facilitando gli scambi di beni e servizi basati sulla tecnologia digitale, garantendo flussi di dati transfrontalieri privi di barriere ingiustificate e rafforzando la fiducia nel commercio digitale, anche attraverso norme severe sullo spam.

L’accordo pone l’Ue e Singapore all’avanguardia mondiale nello sviluppo di politiche digitali sostenendo economie digitali aperte ed eque. Promuove l’approccio dell’Ue per la definizione di norme in materia di digitale e di dati che pongano al centro le persone e i loro diritti, e garantisce che l’Ue e Singapore mantengano lo spazio politico per sviluppare e attuare le politiche necessarie ad affrontare le nuove sfide dell’economia digitale.

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