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Digital Services Act, dal 15 settembre in vigore i primi regolamenti Agcom



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L’Autorità, in qualità di coordinatore per l’Italia, ha approvato i regolamenti di procedura per la certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra fornitori di piattaforme online e destinatari dei servizi e per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile

Pubblicato il 2 ago 2024



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L’AgCom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha approvato i Regolamenti di procedura per la certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra fornitori di piattaforme online e destinatari dei servizi (SCARICA QUI IL TESTO DELLA DELIBERA) e per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile (QUI IL DOWNLOAD), in attuazione degli articoli 21 e 22 del Digital Services Act (Dsa).

I Regolamenti, che entreranno in vigore il prossimo 15 settembre, costituiscono i primi interventi messi in atto dall’AgCom, nell’esercizio delle funzioni di Coordinatore dei Servizi digitali per l’Italia, per assicurare l’applicazione efficace e coordinata del Dsa.

La risoluzione delle controversie

Il Regolamento per la certificazione degli organismi deputati alla risoluzione delle controversie relative alla moderazione dei contenuti tra fornitori di piattaforme online e destinatari del servizio (delibera n. 282/24/Cons) è stato adottato all’esito della consultazione pubblica, cui hanno partecipato 11 soggetti, tra i quali organismi di mediazione, associazioni di categoria e di consumatori e piattaforme online. A partire dal 15 settembre, gli organismi stabiliti in Italia che svolgono attività di risoluzione non giurisdizionale delle controversie (Adr) potranno chiedere all’Autorità la certificazione necessaria per poter gestire le controversie relative alle decisioni assunte dalle piattaforme rispetto alla pubblicazione di “contenuti illegali”, in quanto contrari alle norme dell’ordinamento europeo o nazionale, o più in generale rispetto alla gestione degli account dei destinatari del servizio. Ai fini della certificazione, gli organismi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 21 del Dsa, tra cui quelli dell’indipendenza, anche finanziaria, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, e della efficacia delle procedure. L’elenco degli organismi certificati sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità.

Forme di giustizia alternativa rapida e con costi contenuti

Sarà, quindi, possibile, sia per chi segnala la pubblicazione di contenuti inappropriati o che violano i diritti dei consumatori, sia per chi subisce restrizioni nell’utilizzo del proprio account su una piattaforma online (inclusi i social network), accedere a forme di giustizia alternativa rapida e con costi contenuti, sebbene le decisioni assunte dagli organismi non avranno carattere vincolante per le parti.

Per facilitare la presentazione delle domande di certificazione, l’Autorità ha predisposto un modulo, reperibile sul proprio sito istituzionale, corredato da una lista della documentazione necessaria. Inoltre, per garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni di cui all’articolo 21 del DSsa, l’AgCom potrà promuovere tavoli di confronto con le parti interessate e, all’occorrenza, l’adozione di linee guida e codici di condotta.

Rilascio della qualifica di segnalatore attendibile

Il secondo Regolamento (delibera n. 283/24/Cons), relativo alle procedure per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile, è stato adottato a valle di una consultazione pubblica nazionale a cui hanno partecipato 19 soggetti appartenenti al mondo dell’industria elettronica, audiovisiva e del Made in Italy, nonché fornitori di servizi di piattaforme online ed esponenti delle professioni e dell’associazionismo.

Il Regolamento definisce le modalità operative per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile a qualsiasi ente stabilito in Italia che dimostri di possedere i requisiti – previsti dall’art. 22 del Dsa – di capacità e competenza, indipendenza dalle piattaforme online e qualità nell’attività di segnalazione. Gli enti interessati dovranno presentare apposita richiesta e indicare l’ambito di competenza nel quale intendono esercitare l’attività. La qualifica avrà una durata di tre anni, ed è rinnovabile dietro presentazione di apposita istanza prima della scadenza.

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