LE REGOLE

Crowdfunding, Consob vara il regolamento

Via libera alla raccolta di capitali online per le start up. L’Italia è il primo paese a dotarsi di un regolamento ad hoc. Domani in Gazzetta

Pubblicato il 12 Lug 2013

Federica Meta

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L’Italia in prima linea sul crowdfunding. La Consob ha infatti varato il regolamento così come previsto dal decreto Crescita 2.0 che dedicava ampia parte al finanziamento via Internet delle start up. “L’Italia – ha evidenziato Maria Mazzarella, responsabile divisione strategie regolamentari Consob nel suo intervento al convegno Tecnologia solidale, organizzato da Antonio Palmieri – è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa”. Il regolamento esce oggi sul sito Consob e domani sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Sono poi presenti le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.

Come avverrà la raccolta fondi tramite Web? Considerato che le banche sono già autorizzate ad aprire i portali per la raccolta fondi, il regolamento è destinato ai nuovi portali non bancari che dovranno essere iscritti in un apposito albo. Per potervi accedere, la società che vuol gestire il portale dovrà garantire l’onorabilità dei soci (l’assenza di condanne o procedimenti penali) e degli organizzatori, ai quali viene chiesta anche una specifica competenza giuridico-economica nonché informatica. Il portale di crowdfunding dovrà infatti selezionare le start up e garantire un’adeguata gestione degli ordini.

I “Donatori” verranno sollecitati ad investire per una singola start up e trasferiranno i loro soldi via bonifico bancario sul conto a questa appositamente dedicato. Se l’investimento non supera i 500 euro, basterà rispondere ad una serie di domande sul sito di crowdfunding per rendere consapevole il risparmiatore dei rischi connessi. Una volta completato il questionario si potrà effettuare il bonifico. Se si superano i 500 euro la procedura diventa più complessa: il gestore i dovrà valutare se l’investimento è adatto al soggetto che ne fa richiesta appoggiandosi a una banca che delineare un “profilo” di quel potenziale donatore in base a criteri quali: patrimonio, propensione al rischio, obiettivi di investimento. Solo dopo il cliente sceglierà se proseguire e indirizzare il bonifico oppure fermarsi.

È evidente che se la banca incaricata di formulare il profilo fosse la stessa incaricata di raccogliere i fondi, l’investitore non potrebbe contare su un giudizio super partes. Per evitarlo, il portale di crowdfunding e la start up sceglieranno un istituto che svolge solo attività bancaria e non ha un suo portale. In ogni caso, sono previsti obblighi di trasparenza. Quanto alla disciplina dell’offerta vera e propria, ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale i gestori delle piattaforme devono tra l’altro “verificare che una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori”.

“In Italia operano 37 piattaforme di cui – detto Mazzarella – già 17 reward-based (cioè prevedono una specifica ricompensa), 10 donation (puro sostenimento di un’attività), 7 riconducibili, anche se non perfettamente, allo schema equity-based (prevedono l’apertura del capitale alla partecipazione di chi investe), 3 di social lending (prestiti tra privati compensati da interessi). Le sedi delle piattaforme sono concentrate al Nord Italia”.

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