PUNTI DI VISTA

Copyright, Confindustria Cultura: “Non serve intervento legislatore”

Secondo la Federazione dell’industria culturale, l’intervento di Agcom è sufficiente per regolare il settore. E sugli Isp: il regolamento non sarà oneroso

Pubblicato il 02 Ago 2013

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Confindustria Cultura Italia elenca 10 buoni motivi per un’efficace regolazione contro la pirateria online e per sostenere l’economia digitale dei contenuti creativi.

1. Regolamento Agcom: un processo inclusivo, lungo e approfondito

Agcom ha lavorato ad un intervento regolamentare da quasi 3 anni, con un primo studio sulla materia e ben due consultazioni pubbliche e condivise su due schemi di regolamento, ascoltando tutti i soggetti interessati. Il nuovo Consiglio ha approvato una bozza, ben articolata e funzionalmente congegnata, il cui scopo ultimo e condivisibile sia quello di promuovere il mercato legale dei contenuti digitale, creando le condizioni per un ecosistema regolamentare equo e sostenibile.

Oggi, le piattaforme legali di distribuzione di contenuti digitali (musica, film, libri, videogame, ecc.) devono competere con la concorrenza sleale dei siti pirata. L’obiettivo primario del provvedimento sono quindi i portali illeciti che distruggono la catena del valore dell’opera creativa: pochi siti, individuabili e consapevoli della propria attività illegale, che colpiscono al cuore l’industria della cultura e dell’innovazione.

2. Vantaggi e opportunità del Regolamento

I vantaggi del provvedimento Agcom sono molteplici:

a) immediatamente efficace, eliminando alla sorgente le potenziali violazioni;

b) non colpisce l’utente finale che ha invece massime garanzie di tutela, fermo restando che il download e l’upload abusivo costituiscono una violazione della legge sul diritto d’autore.

c) rapido in quanto atto di natura amministrativa;

d) sostegno al commercio legale di diffusione di contenuti digitali, aiutando il lancio di nuovi modelli di business e attirando investimenti per l’e-commerce di contenuti creativi.

e) diminuzione dei carichi pendenti presso i Tribunali, grazie ad una riposta alternativa alle sanzioni penali;

f) colpisce i siti illegali eliminando i proventi pubblicitari come una fonte di ricavo integrando anche la cosiddetta strategia del “follow-the-money”.

3. Una regolazione non onerosa per nessun operatore

Una buona regolazione non deve imporre a nessun operatore legale della filiera di internet e dei titolari dei diritti, oneri aggiuntivi, appesantimenti burocratici e richieste informative eccessive.

Agli Isp e/o agli hosting provider non deve e non può essere chiesto di fare gli “sceriffi della rete”, il filtraggio preventivo, la Deep packet inspection. Niente di tutto ciò. Per i casi di pirateria massiva, per i quali non è possibile nessuna forma di collaborazione, viene chiesto agli hosting provider di chiudere il sito oppure agli Isp di inibire – tramite blocco dei codici IP e DNS – l’accesso per gli utenti italiani. Se l’Isp ottempererà all’obbligo, non rischia giustamente nulla. Va attuato il meccanismo oggi praticato dalla magistratura ai sensi del Decreto 70/2003, niente di più.

Ai fini della rimozione selettiva, i titolari dei diritti già operano molto efficacemente con procedure di autoregolamentazione: i principali player rimuovono su segnalazione in poche ore, senza attendere né la magistratura, né il regolatore. Il 90% del notice and take down è operato su base volontaria, prima di arrivare davanti all’Autorità. Il gestore del sito ha l’onere di rimuovere selettivamente il contenuto illegale, pena una sanzione amministrativa, al pari del trasgressore di un ordine di qualunque autorità pubblica. Un intervento che è svolto secondo le massime garanzie di contraddittorio.

4. L’efficacia dei blocchi IP/DNS e la necessità di un intervento amministrativo

Per le piattaforme estere illegali, la cui finalità è quella di favorire lo scambio non autorizzato o la diffusione abusiva (direttamente o attraverso link) di contenuti protetti dalla legge, è dimostrabile come l’inibizione all’accesso per gli utenti italiani tramite un ordine di blocco (IP/DNS) sia lo strumento più efficace, non invasivo, e più utilizzato in Italia e all’estero. In Italia praticano blocchi tramite Isp, oltre alla magistratura, i Monopoli di Stato, la Polizia Postale per i siti pedopornografici e l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per siti che violano le norme sul Codice del Consumo.

I primi 15 siti illegali per numeri di accesso, nel settore audiovisivo, multimediale e musicale, coprono oggi circa l’80% del problema “pirateria/contraffazione”. Il tempo medio complessivo che si impiega per pervenire all’ordine di inibizione, sul piano giudiziario, della piattaforma illegale è quantificabile intorno ai 14 mesi. Per alcuni casi, sono stati necessari 2 anni (Pirate Bay; Italianshare; Scaricolibero).

I dati dimostrano in maniera palese come il blocco congiunto IP/DNS fa crollare gli accessi alle piattaforme pirata con percentuali di diminuzione intorno al 80/90 % mentre il solo blocco DNS ha provocato un calo solo del 40 %

È del tutto evidente che la variabile “tempo” è essenziale per avere un riscontro positivo sul fenomeno illecito e sullo spostamento dell’end-user verso portali legali.

5. I luoghi comuni sul download abusivo

L’Agcom ha precisato che gli scambi peer-to-peer (e-mule) tra end-user non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Ciò non significa che l’atto non sia illegale, perché rimane reato e sanzionato dalla legge a seconda della gravità della condotta. L’autorità ha tuttavia scelto di colpire la fonte originaria, il sito che mette a disposizione i contenuti illeciti.

In questo senso, le piattaforme abusive (es. basate sul protocollo bit torrent) che consentono lo scambio tra privati sono illegali e perseguibili, come previsto peraltro da copiosa giurisprudenza in materia.

Lo scopo di lucro è funzionale a tutti i principali siti pirata anche se non è un elemento dirimente ed esclusivo per avviare una procedura di notice and take down. Se un privato immette una pre-release cinematografica o musicale sul proprio blog, deve rimuovere con urgenza il file, anche se non c’è uno scopo di lucro nella condotta o nel sito.

6 Nessun impatto per la privacy e l’anonimato su internet

Se la procedura che Agcom applicherà è quella oggi prevista comunemente nelle iniziative della magistratura e della autorità quali Agcm e Aams non vi è alcun profilo riguardante la privacy perché per procedere ad un blocco IP e DNS non è necessario alcun intervento sul contenuto, sull’analisi del traffico e non vi è trattamento di dati degli utenti.

7. I rilievi della Commissione Ue e la consultazione pubblica

La Commissione Europea ha già trasmesso diverse osservazioni alla prima bozza regolamentare, apprezzando spirito e tenore dell’intervento, in quanto teso a bloccare la pirateria che è una chiara esigenza del Mercato unico Europeo. Qualunque correzione può essere apportata in sede di consultazione pubblica per migliorare un impianto che ha soddisfatto tutte le principali esigenze del fenomeno: contrastare l’illegalità diffusa, promuovere lo sviluppo digitale, favorire la cooperazione tra gli operatori

8. Libera rete in libero mercato

Web libero non vuol dire far west. Su questo binario bisogna muoversi, al pari dei nostri principali partner europei e internazionali. Non si sta parlando di comprimere le libertà digitali, di censurare gli utenti, di limitare la privacy. L’obiettivo è quello di bloccare l’illegalità diffusa e aiutare il mercato legittimo. Inibire quindi quelle (poche) piattaforme web palesemente pirata. Non blog, forum, motori di ricerca, siti personali e quant’altro. Ma Pirate-Bay, Btjunkie, dduniverse, Roja-directa ecc. ecc. Ovvero grandi siti pirata transnazionali grazie ai quali i titolari incassano ingenti somme tramite pubblicità spesso su conti correnti off-shore, facendo una concorrenza sleale alle piattaforme legali.

9. Competenza AGCOM: il quadro giuridico

Il quadro legislativo è chiaro in materia. Non è necessario un ulteriore intervento del legislatore. Nell’ordine: art. 182-bis della legge 633/1941; art. 14-17 dlgs 70/2003 (commercio elettronico); dlgs 44/2010. Con queste norme il parlamento ha dato all’Autorità il potere di intervenire. I poteri inibitori sono in linea con quanto previsto dal decreto 70 che consentono all’autorità “amministrativa avente funzioni di vigilanza” (cioè in Italia, Agcom) di agire prontamente per porre fine alle violazioni sulla rete. L’Agcom è un’autorità indipendente e già opera in materia di risoluzione delle controversie, rispettando i diritti dei soggetti coinvolti attraverso il contraddittorio tra le parti. Lo fa già in materia radiotelevisiva e pluralismo dell’informazione.

Inoltre, vi è una decisione – n. 5827 del 2005 – del Consiglio di Stato in materia di poteri delle Autorità amministrative indipendenti tout court: la sentenza conferma che Agcom è legittimata a intervenire a legislazione vigente. Il Giudice amministrativo ha precisato che “la natura della copertura legislativa è adeguata alla peculiarità dei poteri dell’Amministrazione indipendente quale amministrazione che si “autoprogramma” secondo le finalità stabilite dal legislatore. Se così è, allora non può lamentarsi alcuna carenza di prescrittività del dettato normativo, che, stabiliti i poteri e le finalità dell’Autorità, secondo la tecnica del “programma legislativo aperto”, rinvia, al procedimento ed alle garanzie di partecipazione per fare emergere la regola, che dopo l’intervento degli interessati, appaia, tecnicamente, la più idonea a regolare la fattispecie”.

10. Intervento amministrativo non sostituivo della Magistratura

La tesi della competenza esclusiva del giudice penale è infondata. Vi è una copiosa giurisprudenza in cui si precisa che il binario amministrativo e l’intervento del giudice penale non sono escludenti, bensì complementari. È assodata la possibilità che norme penali ed amministrative convivano, con funzioni ed effetti diversi nella sfera giuridica del soggetto cui sono irrogate. Quindi, la riserva esclusiva non esiste de iure còndito. Per contrastare il betting online illecito, si agisce in maniera amministrativa, senza attendere l’intervento della magistratura ordinaria. Idem per la pedornografia e per il commercio ingannevole, tramite l’intervento dell’Antitrust.Al fine di rispondere con efficienza alle minacce derivanti dalla pirateria digitale, e in linea con l’economia della rete che prevede tempi e modalità di comunicazione particolarmente dinamiche, l’intervento di un’Autorità amministrativa di vigilanza potrebbe dare risposte importanti in termini di prontezza di azione e capacità di dissuasione del fenomeno illecito.

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