Appare inarrestabile la corsa del nostro legislatore verso il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa, intesa anche come pubblicità e semplificazione dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese. Con il Decreto del Fare (Decreto legge n. 69/2013), in effetti, era stato stabilito che i nuovi obblighi amministrativi che sarebbero stati introdotti a carico di cittadini e imprese da atti normativi del Governo e da atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie dovessero divenire efficaci esclusivamente a decorrere dalle date del 1° luglio o del 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore (fatta salva ovviamente la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea).
Si tratta di una norma che dovrebbe semplificare in modo rilevante l’attività di cittadini e imprese: basti pensare, infatti, che per obbligo amministrativo deve intendersi qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni, atti e documenti (dunque, ad esempio, domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.), che i cittadini e le imprese devono fornire alla pubblica amministrazione.
Occorre considerare, inoltre, che con l’art. 29 del Decreto Fare, il legislatore ha inteso legare questa norma di semplificazione alla disciplina sulla trasparenza amministrativa, introducendo il comma 1-bis all’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, in base al quale «il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46».
In attuazione di tale disposizione, lo scorso 20 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 8 novembre 2013, il quale prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento in G.U. (e dunque entro il 19 gennaio 2014), sui rispettivi siti istituzionali delle PA, nella sezione “Amministrazione Trasparente dovrà essere creata un’apposita area denominata “scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”, distinguendo tra quelli che hanno per destinatari i cittadini e quelli che riguardano le imprese, nonché organizzando tali informazioni in successione temporale secondo la data d’inizio dell’efficacia degli obblighi stessi, al fine di facilitare l’accesso ai contenuti.
Nello specifico, a cura del Responsabile della trasparenza, per ciascun nuovo obbligo, dovranno essere indicati: denominazione; sintesi o breve descrizione del suo contenuto; riferimento normativo; collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull’adempimento dell’obbligo e sul procedimento.
Inoltre, in ossequio all’art. 6 del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni saranno tenute ad aggiornare tempestivamente lo scadenzario a seguito dell’approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.
Con specifico riferimento agli adempimenti posti in capo al Governo, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali e alle agenzie (ossia alle amministrazioni richiamate al comma 1 dell’art. 29 del D.L. 69/2013), si prevede che tali amministrazioni comunichino tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai nuovi obblighi inseriti nello scadenzario, incluso il link diretto alla pagina web.
Diversamente, per le altre pubbliche amministrazioni, i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti saranno acquisiti e resi accessibili attraverso il portale «Bussola della trasparenza», operativo presso il medesimo Dipartimento, all’indirizzo web www.magellanopa.it/bussola.
È da rilevare, inoltre, che in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal DPCM 8 novembre 2013, lo stesso art. 12 comma 1-bis del D.Lgs. 33/13 richiama l’articolo 46 comma 1 dello stesso provvedimento, relativo alla violazione degli obblighi di trasparenza e alle conseguenti sanzioni. Il legislatore, infatti, con l’obiettivo di ottenere il rispetto delle regole sulla trasparenza, è stato più incisivo rispetto al passato, introducendo delle sanzioni nel caso di mancato adeguamento alle norme, che prevedono la responsabilità disciplinare, dirigenziale, e amministrativa, nonché l’applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento e mancato trasferimento di risorse a favore di enti od organismi. In tal senso, l’articolo 46 prevede espressamente che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Lo stesso articolo 46, al comma 2, stabilisce addirittura che il Responsabile della trasparenza risponderà dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa vigente, salvo che non provi che lo stesso sia dipeso da causa a lui non imputabile, quindi disponendo un meccanismo di inversione dell’onere della prova a carico dello stesso.