Chissà a chi toccherà il privilegio di inoltrare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la prima segnalazione di violazione del diritto d’autore online attraverso la piattaforma www.ddaonline.it messa a punto dalla Fondazione Ugo Bordoni ed attiva da lunedì prossimo, giorno di entrata in vigore del tanto discusso nuovo Regolamento varato dall’Agcom lo scorso 12 dicembre?
In attesa di scoprirlo e di seguire poi step by step i primi passi che l’Authority muoverà nell’applicazione delle nuove regole, ieri, frattanto, è stata la stessa Agcom a presentare agli addetti ai lavori la nuova piattaforma di segnalazione ed il procedimento attraverso il quale si snoderà l’applicazione delle norme contenute nel Regolamento.
La piattaforma, presentata dal Commissario Agcom, Francesco Posteraro – che ha fatto gli onori di casa – come uno strumento “fully digital” e tanto attesa, si esaurisce, in realtà, in un sistema di compilazione guidata di un modulo in formato .pdf che il segnalante dovrà poi scaricare e trasmettere via posta elettronica certificata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il procedimento per l’applicazione del nuovo regolamento – pure illustrato nel corso del workshop di ieri – dal canto suo, non ha, sfortunatamente, sciolto i tanti nodi e le numerose perplessità emerse a seguito del varo del Regolamento.
Occorrerà, naturalmente, attendere l’Authority – che per parte sua promette buon senso e ragionevolezza nell’applicazione delle regole che si è data – alla prova dei fatti ma, per il momento, ci sono molti aspetti che restano oscuri e danno da pensare soprattutto ai gestori dei siti e delle pagine web. Agli hosting provider ed agli internet service provider che saranno destinatari rispettivamente delle richieste di adeguamento spontaneo, degli ordini di rimozione dei contenuti ritenuti pubblicati in violazione del diritto d’autore e di quelli di blocco all’accesso di tali contenuti e/o delle pagine attraverso le quali sono resi accessibili.
A chi toccherà identificare in modo puntuale l’indirizzo [ndr la Url] che contraddistingue la collocazione del contenuto oggetto di presunta violazione?
Al segnalante – come, probabilmente, suggerirebbero diritto e buon senso – all’Agcom – che si metterebbe sulle spalle un’onerosissima attività – o ai gestori di pagine e siti internet, agli hosting provider e/o agli internet service provider ai quali certamente non compete e non dovrebbe competere?
E’ un dubbio che il form per le segnalazioni che sarà reso disponibile sulla piattaforma e le spiegazioni proposte ieri sul procedimento sfortunatamente lasciano aperto giacché, allo stato, non è previsto alcun obbligo per il segnalante di comunicare all’Agcom tale informazione che, pure, è l’unica idonea a consentire l’identificazione immediata e sicura di una risorsa online.
Analoghi dubbi e perplessità permangono in relazione a cosa accadrà se un segnalante dovesse rappresentare all’Agcom che attraverso un determinato sito vengono periodicamente resi disponibili talune proprie opere digitali, tra loro diverse ma appartenenti ad una medesima serie [ndr si pensi ai periodici o alle serie Tv].
L’Agcom potrà ordinare al fornitore di servizi di hosting o all’internet service provider di impedire che ciò avvenga anche in futuro?
Se fosse così tali soggetti finirebbero con il ritrovarsi destinatari di un autentico ordine di monitoraggio dei contenuti che ospitano o verso i quali veicolano gli utenti in aperta violazione della disciplina europea.
E poi – ma solo per limitarsi ai dubbi più rilevanti – quando l’Authority riterrà di trovarsi davanti ad una “violazione massiva” in presenza della quale il Regolamento la legittima a far ricorso ad un procedimento “super-veloce e super-sommario” ed ad ordinare l’inibitoria all’accesso anche a piattaforme italiane?
Il modulo per le segnalazioni prevede che il titolare dei diritti indichi – attraverso un apposito menù a tendina – il valore dell’opera oggetto della presunta violazione ed il presunto danno sofferto.
Un po’ come chiedere all’oste se serve vino buono. Queste informazioni, se fornite, concorreranno a ritenere “massiva una violazione” o, comunque, a legittimare Agcom all’adozione del procedimento “super-veloce”, destinato ad esaurirsi in soli dodici giorni contro i trentacinque di quello “veloce”?
Lo stesso modulo, d’altra parte, prevede che in ogni segnalazione, in relazione ad uno stesso sito internet, possano essere indicate fino a dieci opere digitali che si assumono pubblicate in violazione del diritto d’autore.
Forse significa che se le opere digitali che si assumo pubblicate su un sito internet in violazione al diritto d’autore sono più di dieci, la violazione si considera “massiva” ed Agcom si sentirà, dunque, legittimata a disporre direttamente il blocco all’accesso ai contenuti anziché ad ordinarne la rimozione selettiva?
Sarebbe un fatto inquietante perché, naturalmente, dieci video – presunti pirata – sono tanti su una piattaforma che ne ospita cinquanta o cento ma sono nulla su una piattaforma che ne ospita migliaia o milioni.
Tanti dubbi, molte perplessità ad accompagnare – come è probabilmente naturale che sia – i primi giorni di vita del nuovo Regolamento.
Guai, però – ferme restando le perplessità di ciascuno sulle origini di questa vicenda – a negare ad Agcom ed ai titolari dei diritti fiducia nella circostanza che applicheranno le nuove regole con prudenza, buon senso ed equilibrio e guai a non essere pronti a plaudire ad un brutto regolamento applicato nel modo migliore possibile.