Sono tre e si riferiscono a tre diversi siti internet rei di rendere accessibili al pubblico, in modo apparentemente abusivo, opere cinematografiche protette da diritto d’autore, i primi procedimenti avviati dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in attuazione del Regolamento per la tutela del diritto d’autore online entrato in vigore lo scorso 31 marzo.
Tutto come da copione: la Fapav– Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali – segnala all’Authority la pubblicazione sui siti internet torrentz.pro, torrentdownloads.me e cineblog-01.me di taluni link idonei a consentire la fruizione, a suo dire abusiva, di alcuni film e l’Autorità, all’esito di una verifica sommaria, invita tutti i provider italiani a valutare se bloccare “spontaneamente” – ovvero prima dell’adozione di qualsivoglia provvedimento da parte sua – il traffico dei propri utenti verso i siti internet ospitanti, tra gli altri, i contenuti oggetto di segnalazione.
Una vicenda eguale a tante con le quali occorrerà fare l’abitudine a confrontarsi che solleva importanti ed inquietanti interrogativi circa la legittimità del Regolamento appena varato dall’Authority.
I provider italiani, infatti, si ritrovano oggi a dover scegliere se adeguarsi spontaneamente alla richiesta dell’Autorità o attendere che quest’ultima – accertata la fondatezza della segnalazione della Fapav – ordini loro di impedire ai propri utenti la navigazione verso le piattaforme ritenute “pirata”.
Alcuni provider potrebbero scegliere di raccogliere volontariamente l’invito dell’Autorità ed altri, invece, di attendere l’adozione del provvedimento definitivo con la conseguenza che alcuni utenti italiani potrebbero continuare ad accedere ai siti internet in questione mentre altri vedersi privati di tale possibilità. Sembra tutto straordinariamente lineare ma non lo è. A ben vedere, infatti, i fornitori di risorse di connettività italiani non dovrebbero poter scegliere autonomamente se impedire o meno ai propri utenti di raggiungere talune risorse. Si tratta di una libertà di scelta che è loro preclusa due volte.
La prima limitazione al riconoscimento ai fornitori di connettività di una simile libertà – come mi ricorda Carlo Blengino, fellow del Centro Nexa di Torino, in un cinguettio di questa mattina – è sancita, a chiare lettere, dalla Direttiva dell’Unione Europea 2009/136/CE, significativamente intitolata “Diritti dei cittadini” che al considerando 31 stabilisce espressamente che “Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi”.
La seconda limitazione deriva, invece, dalle condizioni generali di contratto che legano i provider italiani ai loro clienti e che, salvo forse qualche eccezione, non autorizzano i fornitori dei servizi – in assenza di un ordine del Giudice o, almeno, di un’Autorità competente – ad inibire ai propri utenti il raggiungimento di qualsivoglia risorsa disponibile online.
Difficile, in tale contesto, condividere la scelta dell’Authority di “suggerire” ai provider di bloccare spontaneamente l’accesso dei propri utenti alle piattaforme coinvolte nelle segnalazioni.
Se il suggerimento fosse raccolto, i provider violerebbero, con un colpo solo, le regole UE e quelle contrattuali che li legano ai propri utenti. Toccherà, quindi, all’Autorità pronunciarsi ogni volta che vorrà ottenere la “collaborazione” dei provider, assumendosi la responsabilità della decisione e sollevando, contestualmente, i provider dal farsi carico, al suo posto, di questa scelta. Che la natura “pirata” di una piattaforma sia o meno evidente, non può spettare agli internet service provider, decidere se debba o meno essere frequentata dai propri utenti. Nessuna istanza polemica e nessuna volontà di criticare l’attività – sotto molti altri profili apprezzabile – dell’Autorità in questi primi esercizi di applicazione del nuovo Regolamento ma non è possibile accettare – neppure in nome dell’esigenza di garantire efficace tutela al diritto d’autore – deroghe tanto rilevanti al principio di legalità. Il Regolamento così non funziona e l’Autorità non può invitare i provider a violare le regole UE ed i contratti con i loro utenti.