Nelle scorse settimane la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza tanto attesa quanto sorprendente, ha stabilito che la disciplina europea – e non quella di un singolo Stato – che obbligava i fornitori di servizi di comunicazione di tutta Europa a conservare i dati di traffico telefonico e telematico dei loro utenti per garantire a magistratura e forze dell’ordine la repressione di non meglio individuati “gravi reati” è fuori legge perché viola il diritto alla privacy dei cittadini europei.
Troppo lunghi, secondo i Giudici della Corte di Giustizia, i termini – da sei a ventiquattro mesi – degli obblighi di conservazione dei dati dei cittadini e troppo generica la definizione dei “gravi reati” che perimetrava il novero delle ipotesi nelle quali i fornitori europei avrebbero dovuto porre a disposizione delle forze di polizia e dei giudici i dati dei propri utenti.
Così come era, la direttiva non garantiva un adeguato bilanciamento tra le esigenze di repressione dei reati e quelle di tutela del diritto fondamentale alla privacy dei cittadini europei. È per questo che la Corte di Giustizia ha cancellato, con un colpo di spugna, netto e senza sbavature, la vecchia Direttiva 2006/24/CE. Sin qui i fatti. Ma ora che accadrà?
In Italia, come in molti altri Paesi europei, la legge – in particolare il Codice Privacy che, ironia della sorte, disciplina la materia – prevede esattamente quanto prevedeva la direttiva dell’unione europea.
In queste condizioni l’incompatibilità tra la “data retention” all’italiana e la disciplina europea come interpretata dalla Corte di Giustizia è una conclusione cui si perviene attraverso un’operazione quasi sillogistica.
Così stando le cose è solo questione di tempo e poi nel primo processo in cui i nostri giudici proveranno ad utilizzare i dati di traffico, la difesa dell’imputato potrà sollevare una questione di “pregiudizialità comunitaria” e chiedere alla Corte di Giustizia di “bissare” il verdetto appena emesso, dichiarando la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dell’Ue anche della nostra legge. A quel punto l’identificazione dell’imputato basata sui dati di traffico e, dunque, su dati illegittimamente raccolti, diverrebbe claudicante, per non dire inutilizzabile e il processo finirebbe li. Una “mannaia” che pesa su centinaia di processi in corso e un lusso che il “sistema giustizia” non si può permettere.