“Le biblioteche possono digitalizzare i libri senza consenso dell’autore”

E’ il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Niilo Jääskinen che ha applicato un’eccezione prevista dalla direttiva Ue sul copyright: “La possibilità esiste per le collezioni accessibili al pubblico per fini di ricerca”

Pubblicato il 05 Giu 2014

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Le biblioteche possono digitalizzare opere e volumi detenute nella propria collezione, senza l’accordo dei titolari dei diritti d’autore, per proporle agli utenti su postazioni di lettura elettronica. La direttiva sul diritto d’autore non consente agli Stati di autorizzare gli utenti a copiare l’opera digitalizzata dalla biblioteca su una chiavetta Usb ma non impedisce, in linea di principio, di fare una stampa dell’opera a titolo privato. E’ il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue, Niilo Jääskinen.

La Corte di Giustizia europea è stata interrogata dalla Corte federale di giustizia tedesca. Il caso scaturisce da una controversia sorta in Germania fra l’università tecnica di Darmstadt e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG: l’importanza della causa si evidenzia anche dal fatto che l’università è sostenuta dalla Federazione tedesca delle biblioteche, mentre la casa editrice ha l’appoggio dell’Unione tedesca del commercio del libro. La casa editrice, nel dettaglio, cerca di impedire che l’università digitalizzi un’opera che essa detiene nel proprio fondo bibliotecario e edita dalla Eugen Ulmer ( si tratta di un manuale dal titolo “Introduzione alla storia contemporanea”) e che gli utenti della biblioteca possano procedere, da posti di lettura elettronica istituiti nella biblioteca, alla stampa dell’opera ovvero al suo stoccaggio su una chiave Usb e a portare tali riproduzioni al di fuori della biblioteca. L’università ha infatti digitalizzato il libro, proponendolo sulle sue postazioni di lettura elettronica e rifiutando l’offerta della casa editrice di acquisire e di utilizzare sotto forma di libri elettronici (E-books) i manuali da essa editi.

Quella chiamata in causa è l’applicazione della direttiva europea sul diritto d’autore, per la quale gli Stati devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. Tuttavia, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere talune eccezioni o limitazioni a tale diritto: questo accade in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico (nonché a musei e archivi) che, a fini di ricerca o di studi privati, mettono a disposizione degli utenti, per mezzo di terminali specializzati , le opere della loro collezione. La Germania si è avvalsa appunto di tale facoltà.

Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale Jääskinen considera prima di tutto che la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati. Per l’avvocato generale, in sostanza, “la direttiva non osta a che gli Stati membri concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere della loro collezione, ove la messa a disposizione del pubblico per mezzo di terminali dedicati lo richieda. Ciò può avvenire qualora occorra proteggere gli originali delle opere che, pur essendo ancora coperte dal diritto d’autore, siano antiche, fragili o rare. Ciò può avvenire parimenti nel caso in cui l’opera di cui trattasi sia consultata da un elevato numero di studenti e che le copie rischierebbero di provocare un’usura sproporzionata”.

Secondo l’avvocato generale, va precisato che la direttiva consente la digitalizzazione di opere individuali e non la digitalizzazione globale di una collezione intera. Altro punto affrontato riguarda la possibilità di fare copie su Usb dell’opera: secondo l’avvocato generale Jääskinen, la direttiva non consente agli utenti dei terminali dedicati di stoccare su una chiave Usb le opere messe a loro disposizione: in questo caos si tratta non di una comunicazione della biblioteca ma della creazione di una copia digitale privata da parte dell’utente. Allo stesso tempo, però, l’avvocato osserva che “la stampa di un’opera accessibile su terminali dedicati può essere ricompresa in altre eccezioni previste dalla direttiva, quali, in particolare, l’eccezione della copia privata. A tal riguardo, l’avvocato generale non ravvisa alcuna differenza tra una fotocopia di pagine di un’opera fisicamente presente nei fondi della biblioteca e la stampa di pagine di una copia digitale. Il rischio di una distribuzione illecita diffusa, presente nel caso di copie digitali, non esiste nel caso di stampa su carta”.

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