Gestori telefonici e internet provider di nuovo sotto la lente del
Garante privacy. L’Autorità ha vietato a Tiscali, PosteMobile e
Ngi l’uso di dati trattati in modo illecito e ne ha ordinato la
cancellazione. Tempi di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico superiori al consentito e conservazione di
informazioni sui siti visitati dagli utenti alcune delle gravi
violazioni emerse nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati
dall’Autorità.
Secondo il Garante i dati di traffico telefonico (numero chiamato,
data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante in
caso di cellulare ecc.) e Internet (indirizzi e-mail contattati,
data, ora, durata degli accessi alla rete ecc.) non riguardano il
contenuto della comunicazione, ma sono comunque particolarmente
delicati poiché consentono di ricostruire tutte le relazioni di
una persona e le sue abitudini.
Le società dovranno innanzitutto cancellare i dati di traffico
telefonico e telematico conservati oltre i tempi previsti dalla
normativa italiana per finalità di accertamento e repressione dei
reati (ventiquattro mesi per i dati di traffico telefonico; dodici
mesi per i dati telematici). In un caso, i dati di traffico
telefonico risalivano addirittura a marzo 1999 e quelli di traffico
telematico a giugno 2007. Da cancellare anche tutte le informazioni
in grado di rivelare gusti, opinioni, tendenze degli utenti che non
avrebbero mai dovuto essere archiviate nei data base (ad esempio,
l’oggetto dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti; i
dati personali relativi alla navigazione in Internet, anche quando
rappresentati dal solo indirizzo Ip di destinazione). Ad una
società è stato prescritto di innalzare i livelli di sicurezza
dei flussi informativi con l’autorità giudiziaria e di garantire
in modo più adeguato la riservatezza delle informazioni: al posto
del fax dovranno essere adottati sistemi di comunicazione
sviluppati con protocolli di rete sicuri e strumenti di cifratura
basati su firma digitale.
Gli accertamenti disposti dal Garante rientrano nell’ambito di
un’azione comune deliberata dalle Autorità di protezione dei
dati europee riunite nel Gruppo di lavoro art. 29 e sono volti a
verificare l’osservanza, da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, degli obblighi fissati dalla normativa
nazionale in materia di conservazione dei dati di traffico. I
fornitori sono stati individuati sulla base di diversi criteri
(quota di mercato, tipologia dei servizi forniti, dimensione
nazionale o internazionale).