Incorporare nel proprio sito Internet, quale che esso sia, un video pubblicato online su un altro sito attraverso un link (c.d. embedding) non significa “comunicarlo al pubblico” e non richiede, pertanto, nessuna autorizzazione o licenza da parte dell’autore.
È questo il principio che la Corte di Giustizia dell’Ue ha chiarito con un’ordinanza dello scorso 21 ottobre resa nell’ambito di una vicenda la cui linearità è inversamente proporzionale rispetto all’impatto che la decisione potrebbe avere nel mondo della circolazione dei contenuti audiovisivi. Una società tedesca aveva contestato a due propri concorrenti di aver embeddato sui propri siti internet un video promozionale, da essa fatto produrre e pubblicato su YouTube, in aperta violazione dei propri diritti d’autore.
I Giudici della Corte europea non hanno, però, avuto dubbi: l’embedding di un video già disponibile su una piattaforma free come YouTube non modifica il regime di pubblicità e cicolazione del video che è e resta accessibile a chiunque e, quindi, non può essere considerata una nuova forma di comunicazione al pubblico che rappresenterebbe un esercizio di altrui diritti d’autore e richiederebbe, quindi, un’ulteriore licenza.
Il ragionamento alla base della decisione della Corte di Giustizia è di disarmante linearità e straordinario rigore logico: il titolare dei diritti che pubblica – o autorizza altri a pubblicare – un contenuto online su una piattaforma ad accesso incondizionato esercita il proprio diritto alla comunicazione della propria opera via Internet e ad un pubblico indiscriminato di utenti con la conseguenza che non può contestare alcunché a chi, embeddando tale opera, la renda accessibile, sempre via Internet e sempre ad accesso incondizionato ma attraverso la propria piattaforma.
Poco conta, dunque, secondo la Corte di Giustizia, che attraverso l’embedding di un contenuto audiovisivo altrui, qualcuno possa trarne profitto o, comunque, ottenerne un vantaggio. Decisione originale in una stagione nella quale si va facendo largo l’ipotesi che occorra “inventare” nuovi diritti connessi al diritto d’autore allo scopo di veder affermato il principio per il quale anche solo per trarre profitto da un link ad un altrui opera dell’ingegno occorra un’autorizzazione del titolare dei diritti e soprattutto sia necessario pagare a quest’ultimo un compenso.