Copyright, l’Accademia dei Codice Internet: “Basta controlli dall’alto, gli utenti possono tutelarsi da soli”

In audizione alla Camera la Iac auspica un approccio “meno paternalistico”. Gli strumenti per proteggersi ci sono, e sugli aggregatori di news: “Non violano i diritti sulle opere dell’ingegno”

Pubblicato il 10 Feb 2015

copyright-130325162824

Con l’evoluzione del modello di fruizione dei contenuti audiovisivi può evolversi anche il ruolo del legislatore, che dovrebbe abbandonare l’“approccio paternalistico di controllo pubblico degli editori” per “affidare all’utente strumenti efficaci di autotutela”.

A sostenerlo è l’Accademia Italiana del Codice di Internet (Iaic), associazione scientifica senza fini di lucro che si pone come luogo di studio e di incontro di respiro internazionale nel quale esponenti del mondo universitario, delle istituzioni e della società civile contribuiscono alla lettura giuridica degli scenari del mercato delle comunicazioni e delle tecnologie digitali. Lo hanno fatto oggi il suo presidente, Alberto Gambino, e uno dei componenti del consiglio direttivo Francesco Graziadei in audizione alla Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati. Audizione svoltasi nell’ambito di un’indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e in occasione del Safer Internet Day.

“A fronte dell’evoluzione del modello di fruizione dei contenuti audiovisivi – ha detto il professor Gambino – il legislatore potrebbe abbandonare l’approccio paternalistico di controllo pubblico degli editori, per affidare all’utente strumenti efficaci di autotutela. Occorre inoltre sottolineare la distinzione tra editori tradizionali e i nuovi soggetti digitali, che spesso non sono fonte primaria di informazione, ma aggregatori, tanto più se svolgono funzioni di indicizzazione tecnicamente neutre come i motori di ricerca”.

“Dal passaggio da un modello di visione passiva della tv generalista – ha proseguito – ad un modello di visione “partecipativa” in cui l’utente sceglie il contenuto da vedere, sembra poter discendere una “delega” all’utente stesso di alcune funzioni di protezione del consumatore storicamente affidate in modo un po’ “paternalistico” alla regolamentazione e controllo pubblico sugli editori dei mass media. In buona sostanza – ha argomentato – il compito del legislatore/regolatore potrebbe evolversi in quello di mettere in mano all’utente dei buoni ed efficaci strumenti di autotutela”.

Quanto all’arena dei nuovi soggetti e delle nuove fasi della distribuzione di contenuti, informativi e non, occorre considerare che “i soggetti diversi dagli editori tradizionali che operino anche in ambiente digitale spesso non sono fonte di informazione primaria ma semplicemente aggregatori”. Le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di responsabilità degli intermediari in internet sembrano confermare quest’approccio: “Con riferimento alla responsabilità per la violazione di diritti sulle opere dell’ingegno, difatti, la recente giurisprudenza, superando orientamenti di senso opposto, sembra escludere che l’attività di organizzazione dei contenuti su una piattaforma di Ugc (User generated content), anche se accompagnata dallo sfruttamento pubblicitario, possa costituire il presupposto per una responsabilità editoriale sugli stessi da parte dell’intermediario se questo non abbia effettuato oltre all’organizzazione anche la ‘selezione’ (non automatica ovviamente ma discrezionale) dei contenuti caricati”. Ciò vale ancor di più se la funzione di intermediazione è tecnicamente neutra, come per l’indicizzazione svolta dai motori di ricerca. Gli aggregatori di servizi audiovisivi, contenuti in genere, servizi informativi etc. sono infatti “degli abilitatori tecnici dell’accesso ai contenuti, il cui impatto sul pluralismo è quello che può avere ciascun mezzo tecnico di accesso ai contenuti. La gestione del mezzo tecnico, dunque, sarà rilevante qualora il mezzo sia una risorsa scarsa o quando l’accesso possa essere gestito in modo discrezionale, secondo i criteri del diritto della concorrenza”.

Il Prof. Gambino ha infine evidenziato come gli operatori di internet, pur svolgendo attività di abilitazione all’accesso di contenuti editoriali a terzi “competono con questi ultimi sul piano della raccolta pubblicitaria, semplicemente perché la loro “rete” è un mezzo sul quale può anche transitare della pubblicità, come i link sponsorizzati nella schermata di una pagina di ricerca”. In questo senso, essi «concorrono dal lato dell’offerta di spazi sullo stesso mercato di altri fornitori di servizi internet, anche informativi, ma non dei diversi servizi di media audiovisivi, posto che la raccolta su internet, allo stato del dibattito, è ritenuta non sostituibile dal lato della domanda con la raccolta su altri mezzi (targeting, possibilità di feedback, profilazione etc.)”.

Il tema del contemperamento dei diritti dei cittadini e degli interessi di operatori delle reti e dei mezzi di comunicazione digitale sarà anche al centro del convegno “Cybersecurity e tutela dei cittadini: strumenti normativi, modelli d’intervento e interessi in gioco”, promosso dall’Accademia, che si svolgerà domani 11 febbraio, nel pomeriggio, presso l’Aula Giallombardo della Suprema Corte di Cassazione a Roma.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati