TELEFONIA

Liberalizzazioni, “nessuna penale per cambiare gestore”

Smentita dal ministero dello Sviluppo la reintroduzione di sanzioni per chi recede dai contratti di abbonamento: “Quello che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo. Anzi maggiori tutele per il consumatore”

Pubblicato il 24 Feb 2015

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Il Disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, Internet o a pay-Tv.

E’ quanto precisa una nota del Ministero a proposito di “errate interpretazioni” riprese oggi da alcuni giornali.

La norma inserita nel disegno di legge, precisa il ministero, non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite).

In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione.

In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente.

Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore.

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