PUNTI DI VISTA

Processo telematico nelle Corti di Appello? Centrale ruolo Agid

In vista della scadenza del 30 giugno molte cancellerie non risultano a norma e molti giudici resistono all’innovazione: dall’Agenzia per l’Italia digitale potrebbe arrivare una spinta ad accelerare. L’analisi dell’avvocato Michele Gorga

Pubblicato il 06 Mag 2015

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L’augurio per l’avvio del Pct nelle Corti di Appello è che alla fine possa farcela anche in extremis così come è stato per Expo. Mancano poco meno di sessanta giorni al 30 giugno, data fissata per l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti del processo presso le Corti di appello della Repubblica, cosi come per l’obbligo delle notifiche telematiche a mezzo Pec, e la consolle del magistrato non è ancora pronta; le cancellerie non sono state ancora adeguate e non pare essere superata la “resistenza” alla nuova modalità dei giudici di appello.

Potrebbero, poi, ripresentarsi per le Corti, le questioni già sorte presso i Tribunali per il deposito telematico degli atti che richiedono interventi normativi correttivi tra norme processuali e disposizioni regolamentari. Un esempio della deflagrazione tra norme primarie e regolamentari ne è la diversa valenza che oggi, in sede giurisprudenziale, diversi giudici danno a importanti norme di chiusura del codice di procedura com’è per l’art. 121 c.p.c., in tema di libertà delle forme e dell’art. 156 c.p.c., in tema di salvezza dell’atto invalido per il raggiungimento dello scopo ed, infine, del principio generale della tassatività delle invalidità nel processo civile.

Cosi il problema che si è posto in giurisprudenze è stato quello di verificare se, alla stregua del diritto vigente, il deposito telematico in giudizio della comparsa, e dei documenti ad essa allegati, debba ritenersi valido anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla Dgsia ex art. 35 D.M. 21/02/2011, n. 44. Ora posto che nessuna norma processuale ricollega la sanzione dell’inammissibilità all’ipotesi d’irregolarità nel deposito telematico di atti giudiziari e che la Dgsia è priva del potere di individuare il novero degli atti da depositare telematicamente, e della tipologia dei procedimenti rispetto ai quali esercitare le facoltà di deposito digitale, è da ritenere che è sempre rimessa unicamente al giudice, sulla base della normativa processuale vigente, di verificare se nello specifico il deposito telematico dell’atto ha raggiunto o meno lo scopo al quale ere finalizzato. In tal senso si è espresso di recente il Tribunale di Roma, laddove invece, quasi contemporaneamente il Tribunale di Milano ha ritenuto che la memoria depositata solo in forma telematica senza il deposito cartaceo della copia di “cortesia” giustifica la condanna e il pagamento di una penale. E così mentre da un lato il Tribunale di Genova ha ritenuto valido persino il deposito telematico del ricorso introduttivo – che non è atto endoprocessuale –, e ciò anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla Dgsia ex art. 35 d. m. 21/02/2011, n. 44, in contemporanea, i Tribunali di Lodi e di Torino hanno ritenuto invece che il Pct non consente il deposito dell’atto introduttivo e che non sarebbero neppure applicabili i principi di libertà delle forme e di salvezza dell’atto per il raggiungimento dello scopo.

Tra contrasti interpretativi e necessità di raccordo, tra norme primarie e regolamentari, una prima risposta sulle norme tecniche potrebbero venire dalle linee guida dall’Agenzia per l’Italia Digitale che, cogliendo l’occasione della nomina de nuovo direttore generale, potrebbe potenziare il ruolo e le attività che la legge istitutiva e lo statuto le assegnano in materia.

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