TRASFORMAZIONI

Processo telematico: si va avanti, ma gli atti non sono ancora 2.0

Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale detta gli standard dei nuovi provvedimenti giuridici. Ma le nuove regole si scontrano con l’impossibilità di creare un Pdf nativo, il solo accettato per la firma digitale. L’analisi dell’avvocato Michele Gorga

Pubblicato il 11 Giu 2015

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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.138 del 5 giugno 2015, e sarà vigente dal prossimo 20 luglio, il decreto che contiene le norme emanate dal Presidente del Consiglio sulle dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi da presentare, da parte degli avvocati, nei giudizi dinanzi alla magistratura amministrativa.

In sintesi, il decreto prevede come dovranno essere, in che forma e dimensione, i ricorsi e gli altri atti difensivi nei giudizi amministrativi stabilendo che ogni atto deve essere non superiore a 30 pagine, redatte su foglio A4, mediante carattere del tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili), di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

Le domande di misure cautelari, proposte successivamente al ricorso, dovranno, invece, essere contenute in 10 pagine. Si prevede poi un’autorizzazione specifica per atti non superiori a 50 pagine per le controversie su questioni tecniche giuridiche o di fatto particolarmente complesse ove gli interessi sostanziali siano di particolare rilevanza economica, e di 15 pagine per le repliche. All’art. 7 poi è dettata la disciplina e la tipologia dell’atto secondo lo schema dell’atto cartaceo.

Mentre da un lato si decantano i progressi del processo civile amministrativo, dall’altro si strutturano gli atti, con provvedimenti presi ai massimi livelli, avendo in mente quelli di carta e la problematica del documento informatico viene in essere solo laddove si prevede la conversione di questo in formato del tipo di carattere, interlinea e dimensioni, se diversi da quelli previsti, prescrivendo che la conversione deve, comunque, mantenersi nei limiti di pagine previste per ogni tipologia di atto. Solo in questo modo pare quindi che vi sia contezza, nella previsione, anche del formato informatico dell’atto.

Ma è solo una pura illusione perché ciò che è stato previsto contrasta con la possibilità della conversione del documento in Pdf nativo, il solo che può essere accettato dal sistema con la firma digitale che dà certezza di paternità dell’atto e della sua genuinità.

Ennesima prova, e non se ne sentiva la necessità, che mentre da un lato le Agenzie preposte all’innovazione lanciano Spid e pagamenti elettronici, che consentiranno l’accesso ai servizi della PA e alla giustizia digitale, dall’altro il deficit di cultura digitale dà vita a questi provvedimenti volti solo a dimostrare quanto sarebbe utile l’introduzione, nell’amministrazione giudiziaria, della figura del manager per la transizione alla giustizia digitale.

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