209 istanze ricevute nel 2014, 134 procedimenti avviati dei quali 70 – ovvero il 53% – conclusisi con un adeguamento spontaneo, 46 ordini di disabilitazione all’accesso a piattaforme “pirata” irrogati agli internet service provider italiani. Sono questi i numeri con i quali, Angelo Marcello Cardani, presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ieri, nel corso della sua relazione annuale, ha tracciato il bilancio del primo anno di applicazione del tanto discusso regolamento Agcom sul diritto d’autore online [ndr per amor di verità il Regolamento è entrato in vigore il 31 marzo e, quindi, i dati sono in effetti relativi ai primi nove mesi di applicazione].
E sono, evidentemente, questi i numeri sulla cui base valutare l’efficacia delle nuove regole anche in un rapporto costi-benefici ed interrogarsi sull’opportunità o meno di proseguire lungo una strada che – quale che sia l’opinione di ciascuno – costituisce, indiscutibilmente, una risposta eccezionale – giusta o sbagliata che sia –e di forte rottura rispetto alle regole ordinarie che riservano ai Giudici il compito di tutelare il diritto d’autore online così come ogni altro diritto.
Il Presidente dell’Autorità, al riguardo, parla di “bilancio positivo” e suggerisce che “l’incidenza dei provvedimenti di Agcom sul fenomeno della pirateria non deve essere valutata in ragione del numero di decisioni, ma per gli effetti che ne derivano.”.
Un modo, sostanzialmente, per dire che benché, obiettivamente, Agcom sia stata chiamata ad occuparsi di diritto d’autore online in numero di casi certamente di molto inferiore alle aspettative, le poche decisioni – neppure cinquanta – da essa adottate avrebbero prodotto effetti importanti nella lotta alla pirateria audiovisiva.
E, infatti, il Presidente Agcom, nella sua relazione aggiunge che “I siti oggetto di provvedimento di inibizione, cioè quelli che realizzano violazioni massive, contengono infatti una enorme quantità di opere digitali, il che genera effetti virtuosi a catena dal momento che un solo provvedimento di inibizione esclude dal mercato illegale dei contenuti un numero molto ampio di opere. Con il blocco di sei siti musicali è stato inibito l’accesso ad oltre 5 milioni di file musicali illegalmente disponibili.”.
E, ancora, dice Cardani nella sua relazione “Per altro verso, anche per effetto della deterrenza esercitata dai provvedimenti di Agcom, cresce – anche se in misura non soddisfacente – la conoscenza tra gli utenti dell’esistenza di un’offerta legale di contenuti, spesso a basso costo e di maggiore qualità.”.
Le parole del Presidente dell’Authority, in realtà, per uno strano scherzo del destino, arrivano proprio a ridosso della diffusione di una ricerca condotta da Giorgio Clemente, Professore emerito di sistemi operativi presso l’Università di Padova, secondo la quale l’attività di antipirateria dell’Autorità avrebbe addirittura amplificato la circolazione di contenuti illeciti, mostrandosi, sotto tale profilo, completamente inefficacie.
Secondo la ricerca, infatti, numeri alla mano, a seguito dei provvedimenti di blocco adottati dall’AGCOM, il traffico degli utenti sulle piattaforme “pirata”, sarebbe addirittura aumentato. Ma il punto non è questo o, almeno, non è questo il punto fondamentale nel valutare l’efficacia delle nuove regole e l’opportunità di mantenerle in vita.
Il punto è un altro e riguarda costi e sostenibilità democratica del Regolamento che affida, di fatto, ad un’Autorità amministrativi competenze che la legge consegna, da tempo, ai Giudici e, in particolare, alle sezioni specializzate di proprietà intellettuale dinanzi alle quali, peraltro, i titolari dei diritti possono, da sempre, domandare anche provvedimento d’urgenza, attraverso i quali chiedere ed ottenere ordini in tutto e per tutto identici a quelli adottati da Agcom in forza delle nuove regole.
E’ questa la riflessione fondamentale che i numeri sull’applicazione del regolamento illustrati ieri dal Presidente Cardani suggerisce. Serve davvero una “giurisdizione speciale” in capo ad Agcom per amministrare giustizia – per di più in via sommaria ed urgente – in un numero di casi che, salvo miglior approfondimento, appare poter essere serenamente assorbito dai Tribunali ordinari?
134 procedimenti avviati in poco meno di un anno e meno di 50 provvedimenti adottati, infatti, sono – vien quasi da dire sfortunatamente – cifre che rappresentano gocce in un mare rispetto alle centinaia di migliaia di procedimenti che gravano, ogni anno, sulla giustizia ordinaria.
Senza nessun intento polemico, ci sono due domande che, tuttavia, forse, la stessa Authority, Governo e Parlamento dovrebbero porsi ed alle quali sarebbe importante dare una risposta.
La prima. Vale davvero la pena comprimere – sarà la Corte costituzionale a dire se legittimamente o addirittura illegittimamente – alcune fondamentali libertà e garanzie costituzionali di cittadini ed imprese per un fenomeno che, alla prova pratica, si è mostrato perfettamente compatibile con regole e rimedi tradizionali?
La seconda. L’Agcom – che sta, peraltro, attraversando difficoltà di bilancio senza precedenti – può permettersi il lusso di affrontare i costi di attuazione del nuovo Regolamento nella consapevolezza, ormai acquisita, che se anche non intervenisse direttamente, al suo posto lo farebbero i giudici e, quindi, i titolari dei diritti non resterebbero certamente senza tutela?
Guai a dare per scontate le risposte o a voler imporre le proprie ma sono questioni che appare legittimo vengano affrontate in un dibattito trasparente, aperto ed obiettivo.