I lavoratori dei call center fanno un altro piccolo passo per vedere equiparati i propri diritti a quelli degli altri lavoratori. A consentirlo è un decreto del ministero del Lavoro, il n. 22764 del 12 novembre 2015, che di fatto estende alcune tutele destinate ai cassaintegrati ai lavoratori del settore call center, ai quali viene riconosciuta una nuova indennità pari al trattamento di cassa integrazione straordinaria. L’indennità, che è pari a quanto previsto per la cassa integrazione, viene erogata solo per le aziende con più di 50 lavoratori.
L’art. 1 del Decreto: “In favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compreso gli apprendisti ed escluso i dirigenti), appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e che risultino ancora in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria”.
L’indennità ammonta quindi all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.