Molte le novità che hanno caratterizzato negli ultimi mesi l’evoluzione giurisprudenziale nel settore della tutela del diritto d’autore in ambito digitale.
In primo luogo è interessante constatare che le Corti stanno prendendo sempre di più coscienza di quanto sia fondamentale coinvolgere gli intermediari nelle attività di contrasto alla pirateria.
Sono infatti i fornitori di accesso alla rete gli operatori che possono intervenire più efficacemente per l’attività di contrasto alla pirateria digitale, che vede coinvolti quasi sempre soggetti localizzati all’estero e difficilmente identificabili (grazie ai c.d. servizi di anonimato). Non va peraltro dimenticato che sono sempre i fornitori di accesso alla rete a ricavare utili importanti dalle mutate modalità di fruizione delle opere creative: si pensi ad esempio ai servizi che consentono un sempre più rapido streaming dei dati trasmessi in rete (necessario presupposto per la visione in Internet di prodotti audiovisivi on demand).
In tale contesto deve essere citata l’ordinanza del 13 gennaio 2016 con cui la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Milano ha coinvolto un noto fornitore di connettività nell’attività di contrasto alla pirateria digitale, imponendogli di inibire ai propri clienti l’accesso a tutti i DNS – e a tutti gli indirizzi IP ad essi associati – conducenti al sito “Rojadirecta” che, come è noto, consente di accedere illecitamente ad incontri calcistici oggetto di diritti esclusivi di terzi. Tale provvedimento recepisce peraltro quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia UE proprio con riferimento alla possibilità di imporre ai provider di connettività ordini inibitori di contenuto identico a quello su menzionato (caso Telekabel).
Meritano di essere menzionati anche i recenti provvedimenti con cui le Sezioni Specializzate dei Tribunali di Torino e di Milano hanno accertato la natura illecita del servizio di videoregistrazione da remoto di programmi televisivi fornito da un operatore digitale in assenza delle necessarie autorizzazioni. Tale servizio è stato ritenuto illecito anzitutto perché in contrasto con i diritti riconosciuti dall’art. 79 della legge sul diritto d’autore a coloro che esercitano “l’attività di emissione radiofonica e televisiva”; ma anche perché tale genere di servizio non può ritenersi incluso nel campo d’applicazione delle eccezioni previste dall’art. 71-sexies della stessa legge che, infatti, riconosce il diritto di copia privata alle sole persone fisiche e prevede che l’attività di copia non possa essere esercitata attraverso l’intervento di intermediari terzi non autorizzati.
Infine, sempre la Sezione Specializzata del Tribunale di Torino – pronunciandosi questa volta su fattispecie avente ad oggetto la pubblicazione non autorizzata di contenuti audiovisivi attraverso una nota piattaforma di video sharing – ha chiarito che “sussiste un dovere di collaborazione” dell’ISP “nella rimozione di contenuti illeciti caricati sulla sua piattaforma”. In particolare, la Corte torinese ha rilevato che a fronte di una segnalazione in cui siano indicati i contenuti abusivamente pubblicati “l’intermediario è tenuto non solo a rimuovere e bloccare l’accesso a detti contenuti, ma anche a impedirne il successivo (nuovo) caricamento sulla piattaforma” e ciò perché l’attuale stato d’avanzamento della tecnologia consente “una volta creata la cosiddetta impronta digitale […] del contenuto illecitamente caricato sul URL segnalato” di impedire “successivi caricamenti da parte di chiunque”.
È comunque pacifico che la battaglia contro la pirateria digitale non possa passare solo attraverso le aule di giustizia e che, per essere efficace, necessita invece di una stretta collaborazione fra i gestori delle piattaforme telematiche e gli editori; sotto tale profilo deve essere salutato con favore il recente accordo di collaborazione con cui il Gruppo Google e il Gruppo Mediaset hanno posto fine a quasi otto anni di contenziosi avviando un’importante partnership commerciale.