Processo telematico fuori dal Cad? “Scelta sbagliata”

Il ddl di riforma prevede di applicare le norme del codice dell’amministrazione digitale solo se le discipline sono “compatibili”. Ma così si rallenta la giustizia. Il punto di vista dell’avv. Michele Gorga

Pubblicato il 15 Feb 2016

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Per la prossima settimana è stato annunciato il varo, da parte del Consiglio dei Ministri, dell’ennesima riforma del processo civile, che nell’arco temporale annuale, non solare, sarà la quarta, e che come annunciato riguarderà le norme del PCT in materia esecutiva e fallimentare. Quest’ulteriore riforma dovrà muoversi nel solco delle specifiche tecniche già pubblicate in G. U. il 7/1/2016, le quali in tema di documento informatico giudiziario hanno fatto segnare una eccezione alla normativa generale del CAD e stando al disegno di legge le nuove scelte in materia potrebbero essere devastanti in quanto il Parlamento pare voglia esentare di diritto dal CAD la disciplina del PCT.

Nel disegno di legge, infatti, da una prima lettura, pare che la scelta di applicare il CAD al PCT sia solo residuale e suppletiva dato che si prevede che ciò potrà avvenire solo laddove le relative discipline siano “compatibili e salvo che non sia diversamente disposto” ( art. 2 del disegno, che introduce art. 2 c. 6 del CAD ). La scelta che si intende codificare è davvero incomprensibile se si tiene conto che la normativa del nostro PCT è stata l’antesignana del CAD e che il processo telematico ci è riconosciuto, a livello mondiale, come una della maggiori realizzazioni di informatica pubbliche ed una delle prime nel mondo in tema di giustizia effettivamente funzionante.

E così, mentre la giurisprudenza di merito e di legittimità si affanna a ritenere applicabile al PCT il CAD, in materia di riconoscimento della firma digitale della sentenza e altro, specie in tema di applicabilità dei principi generali e della normativa di settore, e mentre la stessa ha prodotto significativi arresti sul tema ai quali aveva dato causa il legislatore in ragione della costellazione della disciplina telematica prodotto nel tempo, ora, invece, l’art. 17 del disegno di legge abroga l’art. 20 co. 1 del CAD vigente. Articolo quest’ultimo che, quale norma di chiusura del sistema, espressamente prevede che “Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.” Così facendo il bulimico legislatore annulla concetti che la giurisprudenza aveva già ampiamente condiviso e codificato. E’ sempre più evidente, e sarebbe ora che il Ministro della Giustizia ne prendesse atto, che vi è la necessità di un coordinamento al quale dovrebbe sovraintendere un’autorità informatica pubblica qual è AgID, perché non vi possono essere tante norme e regole tecniche, diverse tra loro, quante sono le amministrazioni e la stessa azione dello SPID dimostra l’esatta tendenza opposta nelle politiche del governo in materia.

L’innovazione tecnologica va veloce, evolve sotto la stimolo dell’intelligenza planetaria, e non si può pretende di disciplinarla per legge nei particolari, ma se lo si vuole fare è bene sapere che non possiamo avere ogni anno un nuovo CAD e ogni quattro mesi una nuova procedura in tema di PCT. In questo modo si crea solo caos e si rallenta la giustizia.

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