IL DDL

Sacconi: “Smart working strategico per la rivoluzione industriale”

CorCom anticipa il testo del ddl sul lavoro agile, presentato dal presidente della commissione Lavoro del Senato, complementare a quello del governo. “Più flessibilità nei contratti per liberare energie e professionalità”. Il provvedimento rivolto ai lavoratori di fascia alta

Pubblicato il 19 Feb 2016

Federica Meta

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Più smart working per sostenere la quarta rivoluzione industriale. Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato, ha presentato un ddl complementare a quello del governo sul lavoro agile che – se approvato – consentirà di sottoscrivere appositi accordi di smart working, adattando caso per caso le regole standard del relativo rapporto di lavoro e con esse orari e luoghi del lavoro “in modo da contemperare le variabili e multiformi esigenze della produzione e con preferenze personali o stili di vita sempre più differenziati e mutevoli e come tali gestibili solo a livello individuale o di prossimità”, spiega il senatore.

“Il cambiamento del lavoro inizia oggi a essere finalmente compreso da molti nella sua profondità e radicalità: industry 4.0, la stampante 3D, la robotica e l’intelligenza artificiale, i big data, la biotecnologia, la nanotecnologia e la genetica, stanno portando anche il nostro Paese nel cuore di quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale – sottolinea Sacconi – Il prezzo che potremmo pagare, in assenza di una precisa strategia, rischia di essere molto alto: disoccupazione tecnologica di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro con una definitiva marginalizzazione dell’Italia nello scenario economico globale.

I cambiamenti in atto, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico, ambientale e geo-politico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali, in particolare dei cosiddetti millennials, sono in rapida evoluzione. “Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso – evidenzia – Non poche persone preferiscono oggi lavorare per obiettivi, fasi e cicli ed essere conseguentemente valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l’ora di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo ma anzi come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze”.

In questo contesto la tecnologia può aprire a nuove opportunità professionali e occupazionali. “Ci troviamo in uno scenario nel quale il lavoro è già agile, prima ancora che una legge lo riconosca – spiega l’ex ministro del Lavoro – Per contro, una legge promozionale e di sostegno potrebbe massimizzare le opportunità e contenere i rischi che sono inevitabilmente connessi a ogni fase di trasformazione epocale come quella che stiamo vivendo”.

Il disegno di legge si occupa del segmento medio-alto del mercato del lavoro evitando di interferire con l’area della parasubordinazione e del lavoro precario su cui è recentemente intervenuto il Jobs Act. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione del disegno di legge i lavoratori con contratti inferiori a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che percepiscono un corrispettivo lordo inferiore ai 30.000 euro parametrato su base annua. Il ddl è composto da 7 articoli.

L’articolo 1 disciplina forme di lavoro sia autonomo che subordinato per progetti o a risultato, rese cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo, da soggetti che si avvalgono per la propria prestazione di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge i lavoratori:

– inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale;

– il cui contratto sia stato certificato su base volontaria;

– inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministra-zione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, cluster, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, start up in-novative, reti di imprese o imprese qualifi-cate;

– impegnati in modo continuativo in la-vori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati.

All’articolo 2 si stabilisce che l’accordo individuale relativo alla modalità di lavoro agile:

– che può essere a tempo determinato o indeterminato con diritto di recesso da esercitarsi con un preavviso non inferiore a trenta giorni e a cui consegue di norma an-che lo scioglimento del vincolo contrattuale tra le stesse parti

– deve indicare quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili. L’accordo deve inoltre indicare, a pena di nullità, l’eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore.

All’articolo 3 è previsto che lo svolgimento del rapporto di lavoro agile sia regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale o direttamente dall’accordo (certificato) tra le parti, in relazione alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della presta-zione o reperibilità e all’impatto sulla per-sona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici. Il datore di lavoro e il committente sono tenuti ad adottare ogni misura idonea a tutelare e garantire l’integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore, il quale di converso è tenuto ad adottare con diligenza le misure stesse, nonché a sottoporsi a visite periodiche di prevenzione e controllo. Si prevede il divieto di controlli a distanza sulla prestazione lavorativa, riconoscendo la legittimità dei soli controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale, leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 4 estende il diritto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali anche per le prestazioni lavorative rese all’esterno dei locali aziendali e per gli infortuni occorsi nel normale percorso di andata e ritorno dall’abita-zione al diverso luogo prescelto per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

L’articolo 5 introduce il diritto all’apprendimento continuo per il lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile, con conseguente certificazione periodica delle competenze.

L’articolo 6 chiarisce nel dettaglio cosa si intende per «ricercatori» ed «attività di ricerca, progettazione e sviluppo», nonché la nozione di «dottorato industriale», al fine della applicabilità della presente legge.

L’articolo 7 estende ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro. Il comma 2 destina, per il biennio 2016 – 2017, una somma di 100 milioni di euro al fine di pro-muovere un piano nazionale per l’alfabetizzazione digitale degli adulti.

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