Scatta l’azione disciplinare nei confronti del giudice Giuseppe Limongelli, della I sezione del tribunale civile di Busto Arsizio. Lo scorso 8 aprile il magistrato aveva respinto una richiesta di “concessione provvisoria di esecuzione dell’ingiunzione” presentata in via telematica, come la legge consente. La ragione, spiegava nelle motivazioni, è che “un giudice, per decidere, usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti, nonché piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione”, mentre “non può sottolineare lo schermo del computer, ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti”. Alla luce di questa motivazione, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando – a quanto si apprende – ha avviato l’azione disciplinare nei suoi confronti.
Alla base della vicenda, un’opposizione a decreto ingiuntivo: un creditore aveva presentato al Tribunale la richiesta di concessione di provvisoria, depositando per via telematica la comparsa di risposta e i documenti allegati. E utilizzando la via telematica, ha usufruito di un suo diritto, previsto dalle misure introdotte con l’avvio del processo civile telematico, adottato nel campo della giustizia civile anche e soprattutto per sveltirne i tempi. Ma il giudice oltre a eccepire che “la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova”, ha anche addotto le motivazioni legate, appunto, alla trasmissione telematica degli atti e all’uso del pc. La decisione, tra l’altro, ha suscitato discussioni nel mondo dell’avvocatura, che denuncia resistenze contro il processo civile telematico.