Patent box, risorsa preziosa per stimolare l’innovazione

La legge di stabilità introduce un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi. Ecco come funziona nell’analisi di Gabriele Faggioli, Chiara Giorgini e Carlo Raco

Pubblicato il 18 Mag 2016

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Con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), il legislatore ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il fine ultimo dell’introduzione del patent box sembra essere quello di incentivare la collocazione in Italia di quei beni che rientrano nel regime, che sono attualmente detenuti all’estero da imprese italiane e non. Esso incentiva al contempo il mantenimento di tali beni in Italia evitandone la riallocazione all’estero e favorendo l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. Trattasi ad ogni modo di un allineamento con quanto già previsto dalla legislazione di numerosi Stati europei (Francia, Gran Bretagna e Spagna).

Appena un anno dopo l’introduzione del nuovo regime, il legislatore è intervenuto operando delle specificazioni per quanto attiene ai beni agevolabili. In primis, ha risolto uno dei punti critici del D.M. 30 Luglio 2015, ovvero quello relativo ai beni immateriali tra loro legati da un vincolo di complementarietà. Questi, se utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di un processo, si considerano come un unico bene per poter usufruire del regime di patent box, anche qualora gli stessi appartengano a tipologie differenti. Ciò determina conseguenze di non poco conto, in quanto in questo modo le imprese potranno sottoporre contemporaneamente a tassazione agevolata brevetti, software, marchi e modelli, a condizione che vengano utilizzati congiuntamente.

Con emendamento alla legge di stabilità 2016, il nuovo regime è stato ristretto ai software protetti da copyright, non riguardando più genericamente le “opere dell’ingegno”, come in origine previsto dalla legge istitutiva del patent box. Per software protetti da copyright si intendono quelli tutelati in base alla legge sul diritto d’autore, che prevede l’attribuzione della paternità di un determinato lavoro in capo a colui che abbia provveduto al deposito presso gli uffici competenti.

Affinché si possa usufruire del patent box è altresì necessario che vengano poste in essere attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, all’accrescimento del valore dei beni immateriali. Tra queste rientrano, ad esempio, la ricerca effettuata per implementare nuovi prodotti, processi o servizi, nonché il design, vale a dire le attività di ideazione e progettazione.

Punto essenziale del patent box è la presentazione dell’istanza di ruling, finalizzata alla preliminare definizione del reddito agevolabile. Infatti, secondo quanto previsto dal decreto attuativo l’opzione per il regime di tassazione agevolata ha efficacia dall’esercizio in cui viene presentata l’istanza. Una volta effettuata la scelta, questa vale per 5 periodi di imposta da quello in cui è stata comunicata, è irrevocabile ed è rinnovabile. Solo dal periodo di imposta 2017 la presentazione dell’istanza non sarà necessaria, in quanto l’opzione andrà effettuata direttamente in dichiarazione dei redditi.

Con riferimento alle P.M.I. è prevista invece una procedura semplificata, che si differenzia da quella ordinaria per quanto attiene alla documentazione da fornire per individuare il metodo di calcolo del reddito derivante dai beni immateriali, che verrà invece definito direttamente durante la fase di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate (quest’ultima si instaura quando l’istanza viene accolta e l’ufficio invita l’impresa a comparire).

Ad ogni modo, l’implementazione del regime agevolato richiede un’analisi preventiva di convenienza: bisogna prima stimare i costi da affrontare per confrontarli con i benefici attesi.

Per quanto attiene ai costi, occorre precisare che gli stessi sono di due tipi. Da un lato, i costi economici o quelli in termini di risorse aziendali da dedicare alla pratica di richiesta del beneficio, d’altro lato i costi per l’adeguamento dei sistemi contabili o extracontabili di tracciabilità dei costi relativi ai beni agevolati.

Al fine di valutare, invece, il beneficio del regime è necessario riferirsi al reddito agevolabile, che è dato dal contributo economico netto (ricavi meno costi) moltiplicato per l’aliquota (pari al 40% per il 2016 e a regime pari al 50% dal 2017). Il risultato così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il c.d. nexus ratio, che è dato dal rapporto tra i costi qualificati (ovvero quelli relativi alle attività di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione agli intangible agevolati) e i costi totali. Se ne deduce che le attività di ricerca e sviluppo in azienda assumono una rilevanza fondamentale per la costruzione del nexus ratio, in quanto la totale assenza dei costi qualificanti renderebbe il rapporto pari a zero e dunque non vi sarebbe alcuno sgravio fiscale.

Di recente, con la circolare n. 11/E del 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi che erano sorti circa l’espressione “costi fiscalmente rilevanti”, contenuta all’interno della legge di stabilità. Al riguardo, è stato precisato che le spese rilevanti per il calcolo del nexus ratio devono essere considerate sulla base della data di sostenimento, da individuarsi in ragione del criterio di competenza. I costi non vanno dunque ripartiti in base alla tecnica dell’ammortamento, in quanto l’intero onere va ricondotto al periodo di sostenimento.

Qualora, da ultimo, nell’ipotesi in cui lo sfruttamento del bene immateriale abbia in realtà generato una perdita dopo che l’impresa abbia già esercitato l’opzione per il patent box, la stessa rinvierà agli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Sostanzialmente, la concreta fruizione della tassazione agevolata avverrà soltanto nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Infatti, tali perdite saranno computate a riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento. Questo è quanto contenuto nella circolare n. 36/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 01 dicembre 2015.

Alla luce di quanto finora descritto, emerge come il regime del patent box costituisca uno strumento di agevolazione fiscale di fondamentale rilevanza, che premierà senza dubbio le imprese che sfruttano marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale.

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