PROCESSO CIVILE

Giustizia, deposito online solo per corti d’appello e tribunali

Cassazione e giudice di pace esclusi dalla possibilità di invio digitale degli atti. La Corte suprema chiarisce: ammesse le sole istanze dei difensori che non incidono immediatamente sul processo

Pubblicato il 22 Ago 2016

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Deposito telematico degli atti dei processi civili solo per tribunali e corti d’appello. Non ancora per giudice di pace e Corte di Cassazione. Il recente comunicato arrivato dal Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, sede della Corte suprema, ha chiarito l’assenza della possibilità di depositare per via telematica gli atti del processo.

Ricorso, controricorso, alcune memorie e altri documenti non posso essere infatti depositati digitalmente perché, spiega la Cassazione, manca il decreto del ministero della Giustizia prescritto dall’articolo 6, comma 12-bis del Dl 179/2012 che avrebbe dovuto delineare la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici giudiziari diversi dai tribunali. Ma anche perché esiste una limitazione ai procedimenti di fronte a tribunali e corti d’appello prevista dallo stesso decreto del 2012.

La Corte suprema ricorda inoltre che è possibile depositare tramite strumenti telematici le sole istanze dei difensori che non incidono immediatamente sul processo (ad esempio, le domande di riunione o di assegnazione alla Sezioni unite). La copia cartacea di queste istanze deve essere creata dalla cancelleria, per poi essere sottoposta al presidente titolare e inserita nel fascicolo.

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