LA SENTENZA

Fibra, il Tar all’Enel: “Aprire infrastruttura elettrica a terzi”

Obbligo per la energy company di ospitare altri operatori. Plauso di Merrill Lynch e Morgan Stanley: “Simmetria regolatoria: stesse norme che per Telecom”

Pubblicato il 22 Ago 2016

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Decisione importante “finalizzata a garantire la simmetria delle regole per lo sviluppo della fibra”. Merril Lynch e Morgan Stanley promuovono la decisione del Tar di Brescia che obbliga Enel ad aprire la propria rete elettrica ad operatori terzi. Nello specifico, per Merrill Lynch, la sentenza può fornire a Telecom Italia un mezzo per accelerare e ridurre il costo della costruzione della sua infrastruttura. Nel caso in cui Telecom non dovesse, infatti, arrivare con la sua rete in una località potrebbe avvalersi della rete Enel. Telecom come gli altri operatori intressati.

Una decisione importante in quanto supporta l’equivalenza simmetrica nell’apertura delle reti in Italia, affermano gli analisti di Morgan Stanley. “Telecom Italia è stata per lungo tempo obbligata ad aprire la sua infrastrutture fissa alla concorrenza – evidenzia Morgan Stanley – e consideriamo una cosa positiva per TI il fatto che ci sia lo stesso obbligo anche per le utility (Enel, nel caso specifico), con Agcom a decidere sulle eventuali controversie”.

“La decisione – concludono gli analisti – dovrebbe anche ridurre le preoccupazioni su una regolamentazione asimmetrica che penalizza Telecom e favorisce Eof”.

Infine, per un terzo analista, Redburn, quella del Tar di Brescia è “una decisione importante per promuovere equamente l’apertura delle rispettive infrastrutture”, in quanto in passato “solo Telecom era stata costretta ad aprire la propria infrastruttura fissa alla competizione”.

Con la sentenza del 17 agosto 2016 numero 1114 il Tar di Brescia ha imposto a Enel l’obbligo di ospitalità di “reti minori”. La vicenda – come scrive il Sole 24 Ore – riguarda il Comune di Gardone Val Trompia che, con ordinanza del 2015, aveva ingiunto a Enel Distribuzione di consentire che un’impresa terza (Intred) ponesse una rete in fibra al servizio di edifici comunali.

La direttiva 61/2014 ammette il rifiuto solo se giustificato mentre il decreto legislativo 33/2016 condiziona l’obbligo a spazi, sicurezza e integrità delle reti.

Secondo il Tar le procedure lasciano intatte per gli uffici comunali il potere di accertamento dei presupposti di co-ubicazione degli impianti. Quindi esiste una doppia facoltà: di rivolgersi ad Agcom oppure ricorrere in sede giudiziaria per contestare il rifiuto di ospitalità.

I cavidotti già usati per il passaggi di altri servizi, sono da considerarsi opere di urbanizzazione sicché secondo il Tar resta aperto solo un problema tecnico: la verifica degli elementi di incompatibilità tra fibra e tecnologia per la distribuzione elettrica in un determinato segmento della rete elettrica.

Nel caso del Comune bresciano, trattandosi di connettere solo alcuni edifici comunali, non emergono – secondo il Tar – problemi di posizione dominante sul mercato, terreno insidioso per eventuali accordi tra Enel e Telecom. In pratica, essendo limitato il tratto di co-ubicazione, secondo i giudici serve solo un confronto tecnico per verificare l’idoneità dei cavidotti ad ospitare la fibra.

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