PRIVACY

Tempesta su Facebook, il Tribunale: “Doveva rimuovere il video di Tiziana”

Secondo i giudici di Napoli link e informazioni relativi alla ragazza andavano subito tolti dal sito social. L’ordinanza spiana la strada a nuove regole per le piattaforme digitali: obbligo di cancellazione di contenuti “illeciti” a seguito di segnalazione. Anche senza intervento del Garante privacy o delle autorità giudiziarie. Ma l’hosting provider non deve esercitare “sorveglianza preventiva”

Pubblicato il 04 Nov 2016

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Dovevano essere rimossi da Facebook i link e le informazioni relativi a Tiziana – la 31enne di Mugnano (Napoli) suicidatasi il 13 settembre scorso dopo la diffusione sul web, a sua insaputa, di video hard che la ritraevano – una volta che ne era emersa l’illiceità dei contenuti. Cio’ a prescindere da un preciso ordine dell’autorità amministrativa o giudiziaria. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Napoli Nord che con ordinanza ha parzialmente rigettato il reclamo di Facebook Ireland, dando invece ragione alla madre di Tiziana, Teresa Giglio.

Il collegio, presieduto da Marcello Sinisi, ha però accolto la parte del reclamo presentato dai legali di Facebook Ireland, disponendo che non sussiste alcun obbligo per l’hosting provider di controllare preventivamente tutte le informazioni caricate sulla varie pagine. “è una pronuncia molto equilibrata – commenta Andrea Orefice, avvocato civilista legale della madre di Tiziana – perchè introduce il principio, rigettando quanto asseriva Facebook, secondo cui un hosting provider, pur non avendo un generale obbligo di sorveglianza su tutto quanto viene pubblicato sui propri spazi, deve però rimuovere le informazioni illecite, quando arriva la segnalazione di un utente: è quello che è avvenuto nel caso di Tiziana. E non deve attendere che il sia Garante della Privacy oppure il giudice ad ordinargliene la rimozione”.

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