Il Codice degli appalti pubblici? Una sfida per PA e imprese. Secondo l’Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano le nuove regole forniscono diverse opportunità di collaborazione alle PA e alle imprese che vogliano fare innovazione digitale. Ma è necessario che entrambi modifichino il proprio modo di operare e acquisiscano nuove competenze.
Per rendere pienamente operativo il nuovo codice è necessario adottare 57 provvedimenti attuativi. 21 di questi sono già oltre la scadenza e 5 andrebbero recepiti con urgenza. “L’incertezza legata all’introduzione del nuovo codice ha fatto sì che nei 6 mesi successivi alla sua pubblicazione, i bandi di gara dell’Italia relativi a servizi digitali si siano ridotti del 30% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente”, si legge nel report . L’Italia non è l’unico Paese in questa situazione: anche altri Paesi che hanno riformato come noi il loro modo di far comprare alla PA hanno visto dei cali sia nei bandi di gara emessi che, nello specifico, in quelli che riguardano l’attuazione dell’Agenda Digitale.
“Se non adeguatamente recepito, il nuovo codice dei contratti pubblici rischia di rallentare le collaborazioni tra PA e imprese che vogliono fare innovazione digitale — puntualizza Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Agenda Digitale – Per evitare inefficienze nei processi di acquisto e rendere il nuovo codice un volano per l’attuazione dell’Agenda Digitale è opportuno adottare con urgenza i provvedimenti attuativi necessari, semplificare le procedure previste, mantenere un quadro normativo stabile e ben definito, avviare al più presto la sperimentazione degli aspetti più innovativi previsti, fare in modo che ogni attore coinvolto svolga al meglio il ruolo assegnato e cooperi alla costruzione di un sistema di procurement pubblico più moderno”.
Tra le novita più rilevanti del nuovo Codice ci sono le gare elettroniche per gli appalti pubblici.
È previsto il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi. Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l’Anac per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.
Ecco cosa prevede, inoltre, il nuovo Codice Appalti.
Contratti pubblici, concessioni e servizi in un unico decreto. Il Codice, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.
Una sola legge, declinata da atti di indirizzo e linee guida Anac e con Cabina di regìa. Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating. È una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa.
Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell’Anac nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e l’istituzione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio.