Sanzioni per i medici inadempienti solo per motivi “oggettivi”.
La circolare firmata questo pomeriggio dal ministro Brunetta,
frutto degli incontri delle scorse settimane tra il ministero,
Regioni e rappresentanze dei medici, fa il punto sul meccanismo
sanzionatorio relativo ai certificati di malattia online.
"Affinché si configuri un’ipotesi di illecito disciplinare
devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza
dell’obbligo di trasmissione per via telematica, sia l’elemento
soggettivo del dolo o della colpa” – si legge nel testo – che
risulta “escluso nei casi di malfunzionamento del sistema
generale” e di “guasti o malfunzionamenti del sistema
utilizzato dal medico”.
Nella circolare si evidenzia come con la legge n. 183/2010 (il
“Collegato lavoro” entrato in vigore lo scorso 24 novembre) sia
stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione
dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia
privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.
Nel testo vengono richiamati i “criteri di gradualità e
proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti
collettivi di riferimento”, da applicare “anche nei casi di
reiterazione della condotta illecita, per i quali l’art. 55
septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione
del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza
dalla convenzione per il medico convenzionato”.
La circolare chiarisce, quindi, che la colpevolezza non ricorre nel
caso di malfunzionamenti del sistema, e specifica che la
contestazione dell’addebito nei confronti del medico dovrà
essere effettuata soltanto se, dagli elementi acquisiti in fase
istruttoria, risulta che non si sono verificate anomalie di
funzionamento.
La circolare valorizza la competenza organizzativa delle Regioni
che, anche sentendo le rappresentanze dei medici, a seconda della
situazione potranno adottare gli opportuni provvedimenti per la
regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai
procedimenti disciplinari. E’ infatti previsto che Regioni
possano individuare specifiche strutture o servizi per i quali
ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le
condizioni tecniche necessarie all’avvio di procedimenti
disciplinari, anche al fine di evitare che le procedure di
certificazione possano interferire negativamente con l’attività
clinica.
Infine la circolare rende noto che nell’ambito del Sistema di
Accoglienza Centrale (Sac) dal 1 febbraio 2011 è disponibile per
le Regioni, le strutture e i medici interessati, un apposito
cruscotto di monitoraggio, che consente di acquisire informazioni
circa il tasso di utilizzo del sistema ed eventuali disservizi,
come rallentamenti o blocchi. Attraverso il cruscotto sarà quindi
possibile per i soggetti coinvolti nella procedura acquisire
informazioni sul funzionamento del sistema di trasmissione.