PRIVACY

Non solo Tlc, portabilità dei dati anche per Facebook & Co.

Con il nuovo regolamento Ue l’utente potrà passare da una piattaforma all’altra trasferendo non solo i dati personali ma anche quelli generati navigando. I Garanti Ue approvano le linee guida: istituzione di un Data protection officer in tutte le PA. Centrale il ruolo italiano

Pubblicato il 19 Dic 2016

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Il Gruppo dei Garanti europei (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il Garante italiano ha attivamente partecipato, riguardano il “responsabile per la protezione dei dati” (Data Protection Officer – DPO), il diritto alla portabilità dei dati, l’“autorità capofila” che fungerà da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali.

Le Linee guida sul Data protection officer specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che i garanti europei hanno chiarito nel documento. Nel documento vengono illustrate (anche attraverso esempi concreti) le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all’interno dell’organizzazione del titolare.

Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, i garanti evidenziano il suo valore di strumento per l’effettiva libertà di scelta dell’utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall’utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l’esercizio del diritto.

Infine, i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della “Autorità capofila” che deve fungere da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati personali in più stabilimenti nell’Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento). Si tratta di un elemento importante del nuovo quadro normativo, e le Linee guida vogliono aiutare i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l’Autorità competente in questi casi così da evitare controversie e garantire un’attuazione efficace del Regolamento.

Su ciascuno di questi documenti, disponibili per ora solo in lingua inglese, il Garante predisporrà delle apposite schede di approfondimento volte a far meglio comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal Regolamento.

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