Sono 25 anni che propongo di unificare alcuni servizi della Pubblica Amministrazione e non per manie di controllo centralista ma per semplificazione, diminuzione dei costi (di acquisto, gestione e manutenzione hardware e software), uniformità delle interfacce, facilità di accesso e conservazione, sicurezza e migliore qualità dei dati.
Ho sempre portato l’esempio della Carta di Identità (cartacea) che si produce nello stesso modo in tutto il paese da nord a sud; allora perché acquistare software di gestione e contratti di manutenzione centinaia di volte anziché centralizzare affidando il compito al Ministero dell’Interno?
Nel frattempo le soluzioni di Cloud computing si sono affinate, la normativa e le direttive relative sono state predisposte anche a livello europeo, i costi sono diminuiti e la connessione (se pur con tutte le esigenze e possibili migliorie di cui siamo consapevoli) arriva in ogni Comune con banda sufficiente per gestire dati anagrafici.
Ora ci siamo, è iniziata la sperimentazione l’ANPR per testare, evidenziare le criticità, individuare eventuali punti da migliorare, fino ad arrivare a una soluzione ottimale. Evviva!
Finora la parte positiva, ma consentitemi di chiedere a chi fa le norme in questo paese di iniziare a semplificare e adottare testi unici.
Ecco perché.
Il DPCM 194/2004 definisce le regole dell’ANPR e, all’Art. 3 comma 4, recita “La società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.”
Ma il comma 306 recita: “Per la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell’interno si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
E l’ Art. 83 al comma 15 “Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria … sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente…”.
Tutto chiaro no?