Tempi duri in arrivo per i gestori delle piattaforme user generated content come YouTube o Dailymotion. Il Tribunale di Torino con un’Ordinanza dello scorso 3 giugno, accogliendo parzialmente il ricorso della Delta Tv Programs, oltre a ordinare a Dailymotion – “cugina” francese di YouTube – la rimozione di una serie di video relativi ad alcune telenovelas prodotte dalla società piemontese, ha altresì imposto al gestore della piattaforma il divieto “di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o, comunque, utilizzare in qualsiasi modo e, in ogni caso” e “di rimuovere, cancellare e inibire a qualsiasi soggetto l’accesso ai materiali audiovisivi già caricati o pubblicati da qualsiasi utente sulla piattaforma Dailymotion, e che siano corrispondenti in tutto o in parte ai materiali audiovisivi (…) opportunamente individuati attraverso l’uso di misure tecniche a sua disposizione per l’identificazione dei files già illecitamente caricati (fingerprinting, sistema Ina signature)”.
Secondo i giudici benché il titolare dei diritti d’autore non possa esigere dal gestore della piattaforma che questi impedisca la pubblicazione di tutti i contenuti sui quali insistono propri diritti giacché una simile richiesta si scontrerebbe con il divieto – stabilito dalla disciplina Ue della materia – di porre a carico del c.d. intermediario della comunicazione un generico obbligo di sorveglianza sui contenuti pubblicati dagli utenti, tale divieto non precluderebbe all’Autorità giudiziaria di ordinare all’intermediario di inibire la pubblicazione e/o l’accesso a un insieme predeterminato di contenuti, coincidente con quello dei contenuti già oggetto di segnalazione puntuale (completa di Url, ndr).
In relazione a tali contenuti già noti (dalla prima segnalazione) all’intermediario, quest’ultimo disporrebbe di una serie di soluzioni idonee a un filtraggio selettivo non riconducibile all’obbligo generale di sorveglianza vietato, né, quindi, idoneo a ledere la libertà di manifestazione del pensiero. “Ogni nuovo caricamento – si legge nell’Ordinanza – su un url diverso non rappresenta… un nuovo contenuto perché l’url non è altro che il luogo dove il contenuto è reperibile”. La decisione, pur ricalcando le orme di analogo provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di Torino, rappresenta un giro di boa nella definizione degli obblighi che, in termini di antipirateria, competono ai gestori delle piattaforme Ugs.