Il Tribunale Amministrativo del Lazio respinge, con due ordinanze identiche, le richieste avanzate da Apple e Amazon. Le due società chiedevano al Tar, rispetto alla maxi istruttoria Antitrust aperta nei loro confronti per una presunta intesa restrittiva della concorrenza, di sospendere, in attesa della pronuncia di merito del tribunale amministrativo regionale, l’iniziativa dell’authority sulla concorrenza, confidando poi in un annullamento una volta che i giudici avessero esaminato tutti i documenti e ricostruito nei dettagli la vicenda. Richiesta che si sarebbe tradotta quindi nello stop alla comunicazione dei risultati dell’istruttoria Antitrust, oltre che dei termini per acquisire gli elementi probatori e di presentazione delle memorie scritte. Rigettata nei giorni scorsi la sospensione cautelativa, il Tar non è così intervenuto nemmeno nell’udienza di merito sul termine che era stato fissato il 4 agosto per il 20 settembre, e che lasciava tempo fino al 15 settembre per la eventuale presentazione di memorie e documenti. A firmare i due ricorsi al Tar erano state da una parte Apple Inc., Apple Sales International Ltd., Apple Italia, Apple Retail Italia e Apple Distribution International Limited, e dall’altra, in parallelo, Amazon Services Europe e Amazon Italia Services.
Al centro del contendere c’è l’indagine aperta dall’Antitrust nei confronti dei due colossi della tecnologia, che prefigurava un’intesa restrittiva della concorrenza, per accertare se Amazon ed Apple abbiano dato vita a un accordo per vietare che i venditori di elettronica non aderenti al programma ufficiale della casa di Cupertino potessero proporre device a marchio Apple o Beats sulla piattaforma di e-commerce. Una pratica che potrebbe configurarsi come anticoncorrenziale, questa l’ipotesi su cui l’Antitrust è al lavoro, dal momento che anche i venditori non aderenti al programma Apple acquistano i prodotti della mela all’ingrosso per poterli poi rivendere al dettaglio.
“Al sommario esame proprio della presente fase – spiega il Tar motivando la propria scelta – non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare”. “Il ricorso concerne atti di natura endoprocedimentale (aventi ad oggetto la fissazione e proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori) – spiega il tribunale amministrativo regionale – la cui eventuale illegittimità non può che essere fatta valere mediante l’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, per effetto del quale solamente potrebbe realizzarsi una concreta ed effettiva lesione agli interessi della ricorrente, allo stato non ravvisabile”.
Secondo l’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli “l’accordo per escludere dal marketplace alcuni soggetti appare potenzialmente idoneo a ridurre la concorrenza per l’innalzamento di barriere allo sbocco dei mercati della vendita on line a danno dei rivenditori non ufficiali – si legge nella nota di luglio 2020 dell’authority – costituiti solitamente da piccole e medie imprese che effettuano appunto vendite sul web utilizzando i servizi di marketplace”. L’accordo, inoltre, secondo l’Agcm, “con la diminuzione di rivenditori attivi nel canale online, potrebbe far calare gli incentivi a competere efficacemente sui prezzi dei prodotti Apple e Beats, con evidenti effetti negativi per i consumatori e per le imprese”.