LA SENTENZA

Biglietti aerei online, la Corte Ue: “No a servizi opzionali”

Il prezzo dei ticket venduti via Web non può includere automaticamente servizi quali l’assicurazione. Lo ha stabilito una sentenza della Corte: “Si violano le norme europee sulla tutela dei consumatori”

Pubblicato il 19 Lug 2012

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Chi vende biglietti aerei su Internet non può includere automaticamente nel prezzo finale del volo anche un servizio opzionale come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue precisando che dare al cliente la possibilità di escludere l’assicurazione “ex post”, ovvero dopo aver formulato il costo totale del biglietto (il cosiddetto opt-out) viola le norme europee sulla trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e per la tutela dei consumatori.

In quanto “supplemento opzionale”, l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo può essere proposta al cliente soltanto attraverso un’operazione esplicita di accettazione (“opt-in”).

All’origine della sentenza la procedura di vendita di una società tedesca che gestisce un portale Internet di venita di biglietti. Nella procedura di prenotazione appare a destra della pagina Web, con la dicitura “le vostre effettive spese di viaggio”, l’indicazione dell’importo delle spese che include anche l’importo di “tasse e diritti”, nonché le spese relative ad una “assicurazione sull’annullamento”, automaticamente contabilizzate. Il totale di tali spese rappresenta il “prezzo complessivo del viaggio”. In fondo alla pagina, il cliente viene informato della procedura da seguire per rifiutare l’assicurazione sull’annullamento che è stata automaticamente inclusa. Tale procedura consiste in un’operazione esplicita di rifiuto (“opt-out”).

A portare la società in tribunale è stata un’associazione di consumatori tedesca che chiedeva di eliminare la pratica dell’inclusione automatica dell’assicurazione nella tariffa di volo. La Corte d’appello di Colonia ha quindi chiesto alla Corte di giustizia europea di stabilire se i prezzi di tali servizi forniti da terzi, fatturati al cliente dalla società che propone il volo unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo, costituiscano “supplementi di prezzo opzionali”, in modo che tali servizi devono essere proposti sulla base di un’operazione esplicita di accettazione.

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