CONCORRENZA

Biglietti online “nascosti”, per Trenitalia multa da 5 milioni

La società sanzionata dall’Antitrust per aver proposto su app e macchine self service solo treni più costosi come le Frecce

Pubblicato il 03 Ago 2017

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Trenitalia nel mirino Antitrust. L’Autorità ha sanzionato Trenitalia per una pratica commerciale scorretta inerente il sistema telematico di ricerca e acquisto dei titoli di viaggio accessibile alla clientela sul sito aziendale, tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet.

A seguito di un complesso procedimento, l’Autorità ha, infatti, accertato che l’insieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali (generalmente più economiche), pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore.

In particolare, la soluzione di viaggio che prevede un cambio e l’utilizzo di treni regionali non è mai inclusa nei risultati di ricerca e non è altrimenti rintracciabile (se non attraverso la specifica ricerca con l’opzione “Regionali” sul sito internet), laddove la partenza sia in prossimità di una soluzione che utilizza Frecce e Intercity (l’unica invece sempre mostrata) anche solo di pochi minuti più veloce.

Trenitalia non ha in alcun modo informato i consumatori in merito a tale importante limitazione, ma ha anzi utilizzato, sul sito aziendale, la denominazione ingannevole “tutti i treni”. L’Autorità ha ritenuto tale pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato a Trenitalia. una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. L’Autorità ha inoltre imposto – stando al Codice di Consumo – l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull’App e sulle emettitrici self service presenti in stazione.

L’Autorità si è avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e ha tenuto conto del parere reso dall’Art (Autorità Regolazione Trasporti) oltre a quello di Agcom sul mezzo di diffusione.

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