Per gli autori dei blog, anche quando non siano professionisti dell’informazione, nel momento in cui fanno informazione valgono le stesse regole e le stesse garanzie in vigore per i giornalisti. A stabilirlo è l’autorità garante per la privacy, secondo cui non si commette un illecito nel riportare sul proprio blog notizie e commenti, anche senza consenso, purché si rispettino i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui si scrive.
Con il suo pronunciamento l’authority guidata da Antonello Soro ha dichiarato infondato il ricorso di un personaggio pubblico, che aveva chiesto la rimozione da un blog di un testo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che la riguardavano. Nel chiedere l’intervento del garante per la Privacy “riteneva – si legge in una nota dell’authority – che i suoi dati personali fossero stati illecitamente diffusi online e contestava l’applicabilità al suo caso delle disposizioni contenute nel Codice privacy a tutela della manifestazione del pensiero”.
Ma i fatti non hanno dato ragione alla ricorrente. Nel definire il ricorso, infatti, il Garante ha stabilito “che la disciplina in materia di protezione dei dati personali – si legge in una nota dell’authority – è applicabile anche al blog che svolge attività di informazione, e che rientra quindi nell’ambito della fattispecie regolata dall’articolo 136 del Codice privacy, che estende le garanzie riguardanti l’attività giornalistica a ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti”.
Così l’Autorità ha ritenuto che il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente, con la pubblicazione online di informazioni che in parte erano già state diffuse dall’interessata sul proprio sito Internet o riprese da altri articoli, e la successiva conservazione nel blog, “non possono ritenersi illeciti, anche alla luce dei principi del Codice deontologico dei giornalisti”.