GARANTE

Call center, ecco i moduli “anti-multa” per chi delocalizza

Disponibili i modelli per la comunicazione obbligatoria all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le nuove norme per gli operatori economici che decidano di localizzare le attività fuori del territorio nazionale

Pubblicato il 08 Mar 2017

Laura Liberati, senior associate dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi

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L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha reso disponibili due modelli volti ad agevolare l’assolvimento degli obblighi comunicativi diretti al Garante da parte degli operatori economici che decidano di localizzare (o abbiano localizzato) l’attività di call center (inbound e outbound) fuori dal territorio nazionale, in un Paese che non è membro dell’Unione Europea (ai sensi dell’Articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio) che sostituisce l’art. 24-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). In particolare:

Un primo modello potrà essere utilizzato, ai sensi dell’art. 24-bis, comma 2, lett. c), dagli operatori economici che intendono localizzare l’attività di call center in Paesi terzi successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina (i.e. successivamente al 1 gennaio 2017). In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati richiesti dalla legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva;

Un secondo modello potrà invece essere utilizzato, ai sensi dell’art. 24-bis, comma 3, dagli operatori economici che abbiano localizzato l’attività di call center in Paesi terzi anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina (in tal caso, il termine per la comunicazione è scaduto il 2 marzo 2017). In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati richiesti dalla legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e quindi in ossequio al principio di semplificazione, non dovranno formare oggetto di comunicazione al Garante (e di successivo aggiornamento) le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate nell’attività delocalizzata di call center secondo quanto previsto dalla nuova cornice normativa. Il Garante specifica infatti che gli obblighi di comunicazione contenutisticamente identici concernenti le suddette numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico possono essere utilmente assolti, anche nei confronti del Garante, con la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e l’attestazione al Garante dell’adempimento degli stessi.

Al riguardo, si rammenta invero che secondo la nuova normativa, qualunque operatore economico che decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese non membro dell’Unione Europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento, oltre che al Garante, anche Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e al MiSe. La comunicazione dovrà contenere elementi informativi differenziati in ragione dell’Amministrazione destinataria della stessa.

Con specifico riferimento alla comunicazione da effettuare al MiSe, occorre indicare le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi localizzati in un Paese non membro dell’Unione Europea ed i corrispettivi Paesi in cui sono localizzate. A tal proposito, il MiSe ha fornito alcuni chiarimenti nelle “Domande frequenti (FAQ) in materia di Call center”(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domandefrequenti/2036069-call-center-domande-frequenti-faq), rispetto ai quali si segnala in particolare:

Per operatori economici tenuti agli obblighi della nuova normativa devono intendersi coloro che offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento (art.3, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. Pertanto, devono intendersi esclusi dalla definizione, oltre alle Pubbliche Amministrazioni nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, tutti i soggetti di qualsiasi natura nello svolgimento di un’attività che non sia correlata direttamente o indirettamente ad uno scopo di lucro;

– Per ciascuna numerazione telefonica messa a disposizione del pubblico e utilizzata per i servizi delocalizzati, oggetto di obbligo di comunicazione al MiSe, occorre inserire anche il tradotto geografico internazionale;

– Sono soggetti agli obblighi della nuova normativa sia gli operatori economici che svolgono attività di call center attraverso società controllate facenti parte del Gruppo societario che gli operatori economici stranieri che svolgono essi stessi o si avvalgono di servizi di call center su numerazioni nazionali geografiche e non geografiche.

Gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center devono altresì iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (il termine per detta iscrizione è scaduto il 2 marzo 2017). In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro. Al riguardo, si segnalano i chiarimenti forniti dalla AGCom con Comunicazione del 13 febbraio 2017.

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