IL PROVVEDIMENTO

Call center, in Senato via al ddl “salva-occupazione”

In commissione Attività Produttive parte l’iter di approvazione del provvedimento che porta la firma della senatrice Pd Stefania Pezzopane. Frenare il fenomeno delle delocalizzazione e del massimo ribasso gli obiettivi. Prevista anche l’istituzione di un osservatorio ad hoc e di un fondo da 6 milioni per sostenere il settore

Pubblicato il 31 Mag 2017

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Via all’iter per l’approvazione del ddl sul riordino dei call center a firma della senatrice Pd, Stefania Pezzopane. “Con l’intervento del relatore, senatore Bruno Astorre (Pd), la Commissione Attività produttive del Senato ha avviato l’iter del disegno di legge, ‘Norme per la tutela, lo sviluppo e la competitività del settore dei Call center’ – spiega Pezzopane – La proposta intende dare soluzione al continuo ribasso dei prezzi che affligge il comparto, definendo standard e procedure adatti a garantire la qualità del servizio. La chiave che abbiamo scelto, per riqualificare un settore importante per il Paese ma in forte crisi, è infatti di puntare sui servizi di qualità certificata, più innovativi e ad alta concentrazione di capitale umano”.

Obiettivo del ddl è quello di promuovere la leale concorrenza tra le imprese di call center e tutelare la stabilità occupazionale. Al fine di vigilare sulla corretta applicazione normativa e monitorarne l’innovazione, il ddl istituisce l’istituzione dell’Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call center, che garantisce altresì la rappresentanza paritetica di tutti gli attori e si elencano tassativamente le funzioni specifiche dell’osservatori.

Focus anche sulle imprese operanti nei mercati regolamentati, nonché sulle concessionarie di beni o servizi pubblici che – stando al testo – sono obbligate ad affidare i servizi di customer care esclusivamente a soggetti in possesso di certificazione di qualità, a pena di nullità del contratto.

In questa prospettiva si prevede la costituzione di un organismo nazionale di certificazione, che accrediti le imprese abilitate al rilascio della certificazione utile sulla base di una serie di requisiti definiti con apposito regolamento. Tra i requisiti, oltre all’adempimento degli obblighi contributivi e fiscali e al rispetto dei contratti collettivi, figura l’utilizzo di personale qualificato in relazione ai servizi richiesti dalla committenza. Tale disposizione rappresenta il centro nevralgico dell’impianto normativo, in quanto la gran parte dei committenti, al fine di rispettare i requisiti per certificare la qualità del servizio, saranno automaticamente orientati al mantenimento di determinati livelli di prezzo.

Il ddl definisce anche i criteri per l’affidamento degli incarichi e per lo svolgimento del servizio nei mercati regolamentati, fissando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla base delle procedure di gara e prevedendo espresse indicazioni circa i costi del lavoro sostenuti.

Nero su bianco anche misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali: si prevede che per le attività di vendita diretta di beni e per le attività di servizi realizzate attraverso servizi di contact center outbound, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia consentito nei limiti e alle condizioni economiche e giuridiche previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Disciplinato anche il caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center.

Per quanto riguarda le delocalizzazioni, il ddl indica gli obblighi che l’impresa deve rispettare nel caso in cui decida di spostare l’attività di call center fuori dal territorio nazionale, prevedendo adeguate sanzioni in caso di violazione e istituendo una serie di obblighi in capo all’operatore nei confronti dell’utente.

Il provvedimento istituisce il Fondo per il sostegno del settore di call center, con una dotazione di 6 mln di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Inoltre, viene introdotta la deducibilità integrale dei costi telefonici sostenuti, prevista per legge solo per determinati settori (le imprese di autotrasporto e gli ex contribuenti minimi e i nuovi minimi cui non si applicano le limitazioni previste dal Tuir), in considerazione dell’uso necessario di tali strumenti, in quanto caratterizzanti l’attività industriale del settore dei call center.

Si prevede, infine, che le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge si applichino anche alle imprese di call center stabilite nello Stato italiano ma riconosciute o certificate in altri Stati membri dell’Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e comunque alle medesime condizioni previste per quelle stabilite nello Stato italiano.

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