A un anno dall’inserimento del pagamento del Canone Rai all’interno della bolletta elettrica gli utenti hanno ancora una serie di perplessità sulle condizioni e sulle modalità di pagamento, sulle esenzioni e sui “casi limite”. Per dare una risposta a tutti quest interrogativi il Movimento Difesa del Cittadino ha messo a putno una guida, all’interno del progetto #InfoCanoneRAI, per accompagnare gli utenti. “E’ tenuto al pagamento del canone – spiega l’associazione in una nota – chiunque detenga un apparecchio televisivo, ossia un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno. Il canone è dovuto una sola volta all’interno della stessa famiglia anagrafica”.
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare, ricorda il movimento passando in rassegna alcuni dei principali “casi limite” – comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. “In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale – prosegue il comunicato – lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il Quadro A.
Altra casistica è quella che riguarda il contribuente ricoverato in una casa di riposo. In questo caso se l’utente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo. Al contrario, se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione, ed è già titolare di abbonamento alla TV, dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate.