Chi ha ricevuto nella bolletta elettrica addebiti del canone Rai non dovuti potrà ottenerne il rimborso. A spiegare come si fa è l’Agenzia delle entrate, che ha pubblicato le istruzioni perché i contribuenti possano richiedere la restituzione degli importi addebitati per arrore. I contribuenti, spiega l’Agenzia, possono inviare da subito l’istanza con raccomandata allo sportello Abbonamenti Tv dell’Agenzia delle Entrate o, in modalità telematica, a partire dal 15 settembre 2016, tenuto conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata.
A rendere possibile il rimborso è il provvedimento approvato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate che dà il via libera al modello con le istruzioni per la richiesta, disponibile sui siti dell’Agenzia e della Rai. Si può richiedere la restituzione nel caso in cui la stessa persona o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali), e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Dal pagamento sono esentati i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. E’ inoltre possibile presentare la domanda di rimborso se il contribuente ha pagato il canone tramite addebitosulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito.
Infine, la richiesta di rimborso è ammissibile quando il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle
fatture relative a un’utenza elettrica intestata a altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
La richiesta di rimborso, spiega l’Agenzia delle entrate, può essere inviata, insieme a una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata. Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile a partire dal 15 settembre 2016 sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali dei servizi telematici.
Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento di oggi, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso. I rimborsi verranno effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia.