Ossia non è sufficiente la pubblicazione e lo scambio di
documenti online se l’azione non è accompagnata con la
costituzione di “un’associazione con una struttura
organizzativa, stabile e permanente che presenti un grado di
effettività tale da rendere possibile l’attuazione di tale
programma”.
È quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 25863, annullando il verdetto
della Corte d’Appello di Catania emesso nel 2006 che aveva
condannato a 4 anni di reclusione due fidanzati accusati di aver
creato “un’associazione telematica con finalità di
terrorismo ed eversione dell’ordine democratico”.
il ricorso di uno degli imputati, invita il gup a “valutare con
attenzione la serietà e la concretezza del programma
criminoso” – rinviando il caso a nuovo esame – soprattutto
dopo aver visionato la prova a carico dei due presunti
“terroristi”: un decalogo per “costruire un ordigno
termonucleare in dieci semplici passi”.
La Cassazione ha ritenuto “alquanto ristretto ed eterogeneo”
il materiale probatorio presentato dall’accusa, costituito da
un sito web attivo per un breve periodo, alcune intercettazioni
telefoniche tra gli imputati e loro congiunti, lo scambio online
di documenti e e-mail dal contenuto eversivo. I giudici della
Suprema Corte chiariscono che servono prove più rigorose, come
“un programma serio, concreto ed attuale di atti di violenza a
fini di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.