PUNTO DI VISTA

CatchUp Tv, la Giustizia Ue apre nuove strade al copyright

Secondo l’interpretazione della Corte europea la ritrasmissione online dei programmi deve avvenire previo consenso dei broadcaster

Pubblicato il 28 Mar 2013

Il 7 marzo scorso è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-607/11 tra ITV Broadcasting ed altri contro TVCatchup Ltd.

La Sentenza parte da una domanda “pregiudiziale” (un quesito che il giudice britannico pone alla Corte di Giustizia e che deve essere risolto prima di iniziare la vera e propria causa nazionale), in merito alla diffusione via Internet da parte di Catchup TV, pressoché in tempo reale, di programmi televisivi delle emittenti televisive ricorrenti (ITV Broadcasting ed altre).

La Corte di Giustizia compie così un interessante esame della questione, per comprendere se l’attività di Catchup TV costituisca o meno una comunicazione al pubblico secondo quanto previsto dalle Direttive Comunitarie in materia di diritto d’autore. Se così fosse, infatti, l’attività non sarebbe lecita: l’autore/titolare dei diritti ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi “comunicazione al pubblico” su filo o senza filo delle proprie opere, anche in forma “on demand”.

Prima di analizzare il contenuto della effettiva decisione, occorre comprendere con precisione la natura della attività di Catchup TV: è quella attività che è stata giudicata ed è dunque solo quella ad essere oggetto della sentenza in questione, che non può automaticamente essere estesa a fattispecie tecniche diverse.

Secondo quanto riporta la stessa sentenza, Catchup TV offre “servizi di diffusione di programmi televisivi che consentono di ricevere “in diretta” via Internet flussi di programmi televisivi gratuiti, compresi i programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti nel procedimento principale”. Catchup TV si assicura che gli utenti dei suoi servizi ottengano soltanto l’accesso ad un contenuto che essi sono già legittimati a guardare nel Regno Unito grazie alla loro licenza televisiva (es. possono vedere un contenuto BBC perché pagano il canone BBC, ecc.). Il sito di Catchup TV dispone di un sistema di controllo del luogo dal quale si connette l’utente, che nega l’accesso, qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte per visionare quel certo contenuto.

I servizi offerti da Catchup TV (consistenti, in sostanza, in una opera di ritrasmissione, in quanto essa non acquista i contenuti che rende accessibili ai propri utenti) sono finanziati da pubblicità commerciale, presentata allo spettatore prima del flusso audiovisivo prescelto; le pubblicità contenute all’interno dei flussi originali sono mantenute immutate. Alcune pubblicità (pubblicità c.d. “in-skin”) vengono addizionalmente sovrapposte al flusso da Catchup TV.

Dal punto di vista tecnico, la sentenza specifica che Catchup TV estrae i flussi tramite antenna senza modificarli e li ricodifica in digitale in uno standard di compressione diverso, attraverso un trattamento supplementare che consente all’utente di riceverli in vari formati. Essa non utilizzava pertanto i flussi già trasmessi dai broadcaster su Internet ma ne creava di propri, “originali” e del tutto autonomi.

Il flusso richiesto da un singolo utente veniva poi inviato da Catchup a quello specifico utente nel formato richiesto e non ad un gruppo di utenti.

L’ipotesi di partenza formulata dal giudice britannico che ha posto la questione alla Corte di Giustizia era che la procedura tecnica appena descritta non fosse, secondo la giurisprudenza disponibile, riconducibile con chiarezza al concetto di “comunicazione al pubblico”. Solo il titolare dei diritti e i soggetti che questo autorizza possono comunicare al pubblico opere protette. Catchup TV, trasmettendo le “opere” digitalizzate solo a spettatori che avevano il diritto di riceverle comunque, non avrebbe in ipotesi violato la autorizzazione del titolare dei diritti e non avrebbe avuto necessità di una autorizzazione autonoma.

L’obiezione fondamentale posta da Catchup TV consisteva nell’affermare che la ritrasmissione dei programmi radiotelevisivi fosse solo una attività tecnica, funzionale a migliorare (se non sostituire) la scarsa copertura del segnale originario, nelle aree territoriali di riferimento.

La questione decisa dalla Corte è se tale tipo di intervento tecnico del soggetto terzo, nelle specifiche modalità messe in atto da Catchup TV, costituisca una forma di comunicazione al pubblico per il solo fatto che il segnale non provenga più dal titolare e/o sia inviato via Internet e/o per l’aggiunta di altri messaggi pubblicitari.

La sentenza pertanto riguarda la specifica questione del ruolo del “soggetto terzo” che consenta di ricevere tramite i propri server in streaming le trasmissioni di broadcaster a utenti che hanno il diritto di riceverle legalmente e non altre questioni che riguardano, più nello specifico, l’uso dei contenuti Internet dei broadcaster (links, tutela del palinsesto, ecc.).

L’attività di Catchup viene ricondotta dalla Corte nel campo della “comunicazione al pubblico” secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/29 sul diritto d’autore, d’altra parte, come ricorda la Corte, la norma in questione prevede una nozione molto ampia di “comunicazione al pubblico” e una minima variazione è dunque sufficiente a richiedere una nuova autorizzazione da parte dell’autore/titolare.

La tesi di Catchup era nel senso di ricondurre l’utilizzo di Internet ad un mezzo tecnico, utile ad ampliare la copertura del segnale verso zone e luoghi non coperti dal segnale via etere: in considerazione del fatto che, alla data di redazione della Direttiva 2001/29, lo sviluppo tecnologico di Internet non aveva ancora conosciuto il dirompente sviluppo dello streaming video (a dire il vero, non era stata nemmeno commercializzata nell’Unione Europea la tecnologia xDSL!). La citata Direttiva, tuttavia, reca alcune clausole fondamentali, che sembrano aver suggerito alla Corte una interpretazione estensiva della protezione accordata alla comunicazione al pubblico: in particolare, il considerando 23 specifica che il diritto applicabile alla comunicazione di opere al pubblico “dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione”; conseguentemente, il comma 3 dell’articolo 3 stabilisce che i diritti di comunicazione di opere al pubblico codificati dalla Direttiva “non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico”.

In questo caso si avevano “opere protette” comunicate ad un “pubblico”, inteso come “numero indeterminato di utenti potenziali”. In tal senso non rileva, secondo la Corte, che le connessioni siano individuali se un significativo numero di persone può comunque accedere all’opera. E’ significativo che la Corte parla sempre di opere incluse nel segnale radiodiffuso e non considera, nel suo complesso, il palinsesto come un’opera a sé.

Lascia comunque qualche margine al riguardo la considerazione che il legislatore comunitario, anche in mancanza di norme più precise, abbia comunque voluto lasciare pieno spazio alle diverse declinazioni tecnologiche che una comunicazione di opere al pubblico ha/può avere. Tale deduzione viene ricondotta alle previsioni di cui agli articoli 2 e 8 della Direttiva 93/83 del 27 settembre 1993 “per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo” (nota anche come la “Direttiva Satelliti”), che introducono la necessità di una nuova autorizzazione per operare la ritrasmissione simultanea, inalterata e completa, via satellite o via cavo, di una trasmissione inizialmente proveniente da tv o radio contenenti opere protette, anche nel caso in cui i programmi che contengono le opere in questione possono già essere ricevuti nella zona di copertura mediante i tradizionali mezzi radioelettrico..

In questo specifico caso, tuttavia, secondo la Corte la messa a disposizione tramite Internet di opere trasmesse dalla radiodiffusione televisiva terrestre viene effettuata tramite un mezzo tecnico differente da quello con il quale la comunicazione originaria è avvenuta ed è tale considerazione a indicare che Catchup utilizza una differente metodologia e sta dunque autonomamente effettuando una “comunicazione” delle opere secondo l’art. 3 della Direttiva 2001/29. Per tale ragione nel momento in cui la nuova trasmissione raggiungerà il pubblico della trasmissione originalesarà necessaria una nuova ed espressa autorizzazione da parte degli autori delle opere ritrasmesse e non sarà sufficiente quella rilasciata ai concessionari di radiodiffusione ordinaria.

Per ciò che specificamente attiene alla principale difesa sostenuta da Catchup TV, la Corte rileva che non è possibile considerare una nuova e differente trasmissione come attività “a supporto” della qualità di ricezione di una trasmissione già esistente ed effettuata da altri: non può dunque l’attività di Catchup TV essere ritenuta un “mero” mezzo tecnico.

La Corte inoltre rileva al riguardo che l’intervento di Catchup non era in alcun modo teso a “mantenere od aumentare la qualità della ricezione della trasmissione”. Un intervento tecnico avente questo esclusivo fine, potrebbe forse avere ottenuto valutazioni diverse.

La Corte infine ha stabilito che ai fini della questione non è rilevante se il soggetto effettui attività in concorrenza oppure no. La questione deve dunque essere giudicata sulla base della attività tecnica effettivamente esercita.

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