IL DECRETO

Codice delle Comunicazioni elettroniche, ok del Cdm: spinta all’installazione delle reti

Le nuove regole mirano a semplificare la realizzazione delle infrastrutture: diventano vincolanti le dichiarazioni rilasciate dagli operatori sui piani di roll out. Urso: “L’Italia recupera il ritardo”. Ecco tutte le novità

Pubblicato il 21 Mar 2024

banda larga, fibra, internet

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) che aggiorna e rivede il Codice delle comunicazioni elettroniche con importanti misure di semplificazione per la realizzazione delle infrastrutture. I principali interventi riguardano l’uso pubblico dei servizi di comunicazione elettronica così da adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica e accelerare gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e di trasformazione digitale. Si introducono, inoltre, norme di stimolo all’incremento della copertura territoriale della banda larga.

“Finalmente l’Italia si muove nella direzione europea, recuperando ritardi decennali. Le misure approvate oggi dal Cdm, che semplificano le attività per le opere infrastrutturali di rete e che danno seguito alla previsione dell’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, rappresentano una svolta importante per lo sviluppo del Paese“, ha commentatoil ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Sarà infatti migliorata la connettività sul territorio, garantendo una qualità di servizi superiore per i cittadini, consentendo inoltre alle imprese di diventare più competitive”.

Codice delle Comunicazioni elettroniche: la nuova mappatura

Tra gli interventi correttivi, per contrastare la mancata attuazione delle installazioni ed evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga, è stata migliorata la procedura di mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale prevedendo che le dichiarazioni rilasciate dagli operatori sui piani di installazione delle reti abbiano ora carattere vincolante e siano soggette a sanzione da parte dell’Agcom. Inoltre, i dati relativi alla mappatura sono resi disponibili sulla Piattaforma digitale nazionale dati o strumento equivalente, per garantire così una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività sul territorio.

Viene ridotto da tre ad un anno il periodo entro cui il Mimit e Agcom realizzano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, l’aggiornamento delle informazioni raccolte nelle mappature geografiche della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga, distinguendo – come al solito – le aree nere (più densamente popolate, con presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi), grigie (presenza di una sola rete a banda ultralarga, improbabile che altri operatori decidano di investire) e bianche (nessuna infrastruttura per la banda ultralarga e necessità di intervento pubblico perché nessun operatore trova convenienza all’investimento).

Il correttivo stabilisce, inoltre, che la mappatura debba censire non solo la copertura geografica ma anche il grado di utilizzo della rete e, quanto alla mappatura degli impianti da parte del Mimit, eleva da 100 a 300 Megabyte al secondo (Mbps)  la soglia oltre la quale il Ministero deve inserire gli impianti medesimi.

Semplificazione dell’attività per le opere infrastrutturali di rete

Le istanze di autorizzazione per l’installazione delle infrastrutture vanno presentate all’ente locale tramite portale telematico e, in assenza di quest’ultimo, mediante posta elettronica certificata. Inoltre, per le installazioni di impianti che richiedono interventi di minore rilevanza non occorre più il deposito del collaudo a firma del professionista abilitato; si estende il diritto di accesso alle parti comuni degli edifici per l’installazione delle opere accessorie (elementi di rete, cavi, fili). Per quanto riguarda l’attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate sarà sufficiente una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulta l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, fermo restando l’azione di verifica e controllo successiva degli ispettorati territoriali competenti. Infine, si esplicita l’inefficacia del provvedimento tardivo negativo di installazione delle infrastrutture.

Il nuovo Codice introduce anche la “Localizzazione alternativa“: le Regioni e gli Enti locali possono negare l’installazione di un impianto per tutelare le aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale o per proteggere dall’esposizione ai campi elettromagnetici siti sensibili, ma devono individuare, con provvedimento motivato, una soluzione alternativa che assicuri l’installazione dell’impianto in un altro punto del territorio.

Novità in vista dell’innalzamento dei limiti elettromagnetici

In vista dell’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici entro il 30 aprile 2024, è stato introdotto nel Codice delle comunicazioni il principio dell’equa ripartizione dello spazio elettromagnetico. Questo prevede l’autorizzazione all’occupazione dello spazio elettromagnetico in base all’assegnazione delle risorse spettrali tra gli operatori di telecomunicazioni secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla banda acquisita, e quindi ai diritti d’uso di cui ciascuno è titolare. Si evita così una corsa all’accaparramento del nuovo spazio elettromagnetico a seguito del suo innalzamento da 6 v/m a 15 v/m, si assicura il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati (anche quelli con dotazioni spettrali minori), si rispettano gli investimenti sostenuti da ciascuno e si incoraggiano gli operatori a utilizzare le tecnologie a maggiore efficienza spettrale, garantendo in prospettiva la migliore infrastrutturazione dei sistemi 5G e successivi.

Per i siti rispetto ai quali non vi siano state domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto, gli operatori interessati possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, finché chi ha diritto decida di subentrare; nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, il limite assentito è ricalcolato e le autorizzazioni già rilasciate sono rimodulate.

È prevista anche una rimodulazione dalla parte dell’amministrazione competente nel caso di sotto-utilizzo dello spazio elettromagnetico mentre, se si tratta di incrementare solo lo spazio elettromagnetico senza installare o modificare impianti, gli operatori presentano una semplice comunicazione all’amministrazione e all’organismo competente a effettuare i controlli.

Modifiche all’apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche sono ridotte di un terzo del minimo edittale se il trasgressore paga entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Tale riduzione non si applica nei confronti dei soggetti titolari di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in quanto quest’ultimi già godono di queste riduzioni.

Sono introdotte anche nuove ipotesi sanzionatorie specifiche per i call center che commettono pratiche commerciali sleali, violando le limitazioni di accesso ai numeri e i blocchi che l’Autorità può imporre per motivi di frode e per chi fabbrica, importa o vende o assembla ricevitori autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi alla legge.

Blocco delle comunicazioni e schede Sim

Il dl introduce anche la possibilità per l’Agcom di imporre limitazioni per bloccare comunicazioni provenienti dall’estero che illegittimamente usano numerazione nazionale per identificarne l’origine, come i call center o per bloccare siti che forniscono App, sistemi software o servizi illegittimi, ad esempio cash for sms (remunerazione illegittima degli utenti finali di altri operatori), creazione di reti parallele (dark web) che possono anche essere utilizzare per attività illecite (violazione dei diritti d’autore, violazione della privacy, pedopornografia, furto d’identità).

Infine, per chi acquista una scheda Sim, è prevista l’identificazione prima dell’attivazione anche di singole componenti dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica o della fornitura del profilo nel caso di eSim. Gli operatori, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della Sim, devono adottare tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità o sistemi di identità digitale equipollenti, e anche in via indiretta o da remoto.

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