Resta confermata la disciplina che prevede che l’imposta di bollo per l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita delle auto possa essere effettuata presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (Sta) dell’Aci. L’ha deciso il Tar del Lazio nel respingere un ricorso proposto dall’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (Unasca) e da una serie di Agenzie automobilistiche.
La questione di diritto sottoposta all’esame del Tar era riferita alla legittimità di una circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente al quesito posto da Aci se potesse essere utilizzata la modalità di riscossione virtuale anche per l’imposta di bollo dovuta sull’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita, e se a questo tipo di pagamento potesse provvedere l’Aci, anche per le autentiche effettuate presso gli Sta. I ricorrenti lamentavano che questa circolare avesse stravolto l’assetto normativo di riferimento.
Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato. “La predisposizione dell’atto di vendita in formato digitale viene predisposto dall’Aci – si legge nella sentenza – attraverso il proprio collegamento con il Sistema Informativo. Ragion per cui, correttamente anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita in formato digitale può essere assolto dall’Aci”. In conclusione, i giudici amministrativi hanno ritenuto “la conformità della circolare al paradigma normativo di riferimento”.